Una quota pari all'80% dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la Regione abbia adottato una serie di provvedimenti, concernenti, tra l'altro, le indennità dei consiglieri regionali. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, rispondendo così a due ricorsi impugnati da Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Sono infatti considerate “non fondate” le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle due Regioni contro questa norma.
La sentenza implica quindi che, in caso di mancato adeguamento ai parametri fissati, i trasferimenti erariali a favore della Regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale. Il principio vale quindi anche per le Regioni a Statuto speciale, che sono chiamate ad adottare le misure per il contenimento della spesa compatibilmente con i loro statuti e con le norme di attuazione.