Fra le principali novità del nuovo regolamento, approvato oggi dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessora alla salute e solidarietà sociale
Donata Borgonovo Re, vi è la modifica al criterio demografico, in conformità alla cosiddetta riforma Monti: viene infatti prevista una farmacia obbligatoria ogni 3.300 abitanti (in precedenza era una ogni 5.000 abitanti nei Comuni fino a 12.500 residenti e ogni 4.000 abitanti negli altri Comuni), mentre se la popolazione residente è superiore al 50% del parametro di 3.300 abitanti, ovvero superiore a 1.650 residenti, viene consentita l'apertura di un'ulteriore farmacia facoltativa. Il regolamento, che recepisce i nuovi parametri di legge e migliora alcuni aspetti operativi, disciplina: le procedure di individuazione delle zone di collocazione delle nuove farmacie, il rilascio delle autorizzazioni all’apertura delle stesse, l’esercizio dell’attività di vigilanza, la continuità del servizio farmaceutico, la chiusura temporanea delle farmacie per esigenze di formazione continua obbligatoria. I criteri a cui si deve ispirare la programmazione sono orientati ad un'equa distribuzione delle farmacie sul territorio ed accessibilità al servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
Questi i principali contenuti del nuovo Regolamento:
Autorizzazione all'apertura di farmacie
In sede di programmazione, i Comuni interessati dall’istituzione di nuove farmacie in base al nuovo criterio demografico individuano le relative zone di collocazione, specificandone il perimetro. La revisione periodica del numero delle farmacie, prevista dalla normativa statale ogni due anni, si basa sulle rilevazioni della popolazione residente nell’anno precedente, comunicate dalla struttura provinciale competente in materia di statistica.
Per l’apertura dei dispensari farmaceutici, è stato introdotto il termine perentorio di apertura di 180 giorni che decorre dalla data di notifica della comunicazione dell’assegnazione al farmacista disponibile alla relativa gestione per il periodo minimo di due anni. Anche in relazione al procedimento di apertura delle farmacie, si è disposto che l’assegnatario di una farmacia è tenuto ad assicurarne l’apertura entro il termine di 180 giorni dalla data di assegnazione, tale termine è prorogabile in casi documentati e tassativi: gravi motivi di salute, tutela della maternità, indisponibilità dei locali.
Vigilanza sulle farmacie
La Commissione costituita presso l’Azienda provinciale per i Servizi sanitari, composta dal responsabile del Servizio farmaceutico, da un farmacista designato dall'Ordine e da un medico dell'Apss, è integrata da un medico veterinario dipendente dell’Azienda stessa, nei casi in cui sia necessaria la specifica competenza.
Continuità del servizio farmaceutico
La continuità del servizio farmaceutico è assicurata mediante i turni stabiliti dall’Azienda sanitaria che, sentiti l’Ordine provinciale dei farmacisti ed i Comuni interessati, individua gruppi di farmacie contigue per territorio tenendo conto delle condizioni topografiche e di viabilità. Nell’ambito del gruppo l’Azienda, sentito l’Ordine, può esonerare una o più farmacie dal servizio di turno, in base ad una valutazione dell’efficacia ed efficienza del servizio offerto.
Nel servizio di turno a chiamata il farmacista deve predisporre un campanello con trasferimento di chiamata ed indicazione del numero di cellulare e deve arrivare in farmacia entro venti minuti dalla chiamata.
Nel servizio di turno a battenti chiusi o a chiamata il farmacista ha l’obbligo di evadere le ricette rilasciate nell’arco della giornata e ha la facoltà di erogare farmaci con caratteristiche di improrogabilità, materiale di automedicazione e prodotti dietetici.
Entro nove mesi dalla data entrata in vigore del nuovo regolamento, l’Azienda sanitaria verificherà se gli attuali turni delle farmacie sono conformi alla disciplina della turnazione del servizio farmaceutico prevista da tale regolamento, nel frattempo continuerà ad applicarsi la disciplina prevista dalle disposizioni vigenti.