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QS Edizioni - lunedì 25 novembre 2024

Regioni e Asl

Puglia: sanità ai clandestini, Consulta respinge il ricorso CdM contro legge regionale

immagine 26 ottobre - Sì alle cure urgenti e alla scelta del medico di base per gli stranieri clandestini indigenti. Lo stabilisce la sentenza della Corte Costituzionale, che ha accolto solo 2 delle 8 contestazioni sollevate dal Consiglio dei Ministri contro la legge 32/2009 della Regione Puglia.
La Corte Costituzionale ha riconosciuto che vanno tutelati i diritti fondamentali degli immigrati, anche se non in regola con il permesso di soggiorno. Tra questi, anche il diritto alle cure urgenti e alla scelta dei medico di base. A stabilirlo è la sentenza n. 229/2010 del 22 ottobre, con cui la Consulta ha che ha accolto solo 2 delle 8 contestazioni sollevate dal Consiglio dei Ministri contro molte disposizioni contenute nella Legge Regione Puglia 32/2009 (“Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia”).
È” una vittoria sul fronte delle politiche di salute, dell’inserimento sociolavorativo, ma anche di tutte le politiche di settore per l’integrazione piena degli immigrati. Ma è anche una vittoria di civiltà e di chiarezza. Abbiamo avuto ragione e la Corte ci ha restituito quello che la legge già ci attribuiva: la possibilità di legiferare su questioni di esclusiva competenza regionale", ha commentato l'assessore al Welfare, Elena Gentile, che aveva promosso e portato in Consiglio regionale la legge.
La sentenza, nel dettaglio, dichiarata infondata la questione di legittimità sollevata contro il diritto degli stranieri assistiti con il codice STP di scegliere il medico di base, cosa non prevista dalle disposizioni nazionali. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, la disposizione regionale non altera le restrizioni sul tipo di cure cui lo straniero irregolarmente soggiornante ha diritto (cure urgenti o essenziali, anche a carattere continuativo).
L’assessore Gentile spiega inoltre che le disposizioni regionali prevedono che “ai cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSR e che versino in condizioni di indigenza, sono garantite le cure urgenti, essenziali e continuative attraverso l'attribuzione del codice ENI (europeo non in regola). Le modalità per l'attribuzione del codice ENI e per l'accesso alle prestazioni, sono le medesime individuate per gli STP. La Corte, dichiara legittima anche questa disposizione, osservando come essa sia coerente con l'interpretazione delle disposizioni del D.Lgs. 30/2007 offerta dalla Circolare del Ministero della salute 19/2/2008. La questione è rilevante e di peso per le conseguenze che reca. Infatti – osserva l’assessore - quella circolare indicava come il fondamento del rilascio del codice ENI fosse proprio nel principio costituzionale della tutela del diritto alla salute (art. 32 della Costituzione). Ora, è la stessa Corte Costituzionale a benedire quella tesi, mettendo al riparo la circolare dai tagli del Governo centrale”.
Dichiarate invece illegittime due disposizioni: quella che garantisce il diritto di difesa dello straniero soggiornante a qualunque titolo (si tratta infatti di materia di competenza statale), e l'applicazione dei principi della Convenzione ONU 18/12/1990 sui diritti dei migranti e delle loro famiglie (la Convenzione non è stata ratificata dall'Italia e le Regioni non possono dare esecuzione ad accordi internazionali indipendentemente dalle leggi di ratifica).
 
26 ottobre 2010
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