In merito all’ordinanza del Tar Piemonte sul punto nascite di
Carmagnola, l’Assessorato regionale alla Sanità prende atto della pronuncia della magistratura amministrativa che rigetta l’istanza cautelare e riconosce che “il provvedimento impugnato rientra nella discrezionalità organizzativa dell’amministrazione, tenuta ad adeguarsi agli stringenti parametri fissati dallo Stato e a dare attuazione al Piano di rientro”.
Nella sostanza, sono riconosciute come fondate le motivazioni di carattere generale della delibera della Giunta regionale, nella parte in cui prevede la realizzazione di una rete delle Neonatologie e dei punti nascita tale da garantire una dimensione adeguata, con l’accorpamento graduale dei centri di piccole dimensioni, in modo da costituire, a regime, solo punti nascita con almeno 1000 nati l’anno.
La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali del 16 dicembre 2010, tra le misure di politica sanitaria e di accreditamento, finalizzate a garantire la sicurezza della madre e del nascituro, ha previsto la razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti nascita con numero di parti inferiore a 1000 all’anno, prevedendo l’abbinamento di attività delle unità operative ostetrico-ginecologiche con quelle neonatologiche/pediatriche.
Lo stesso accordo stabilisce che la possibilità di punti nascita con numerosità inferiore e comunque non al di sotto di 500 parti all’anno, potrà essere prevista solo sulla base di motivate valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche interessate, con rilevanti difficoltà di attivazione dello Stam (Sistema di trasporto assistito materno).
Relativamente all’ordinanza del Tar sospensiva dell’efficacia della delibera della Giunta regionale, nella parte in cui dispone la disattivazione del punto nascite di
Domodossola entro il 30 giugno, l’Assessorato ha rilevato che l’ordinanza rinvia al prossimo 27 novembre la discussione nel merito del ricorso, in cui saranno esaminate le posizioni della Regione e dei ricorrenti, alla luce della normativa di riferimento e delle disposizioni statali in materia.
Per quanto concerne, infine, l’ospedale
Evangelico Valdese di Torino, l’Assessorato alla Sanità prende atto dell’ordinanza del Tar che dispone la “sospensione fino al 30 settembre 2013 del provvedimento impugnato in relazione alla chiusura dell’ospedale, così da consentire un graduale trasferimento del personale e dei servizi senza incidere sulla continuità nell’erogazione delle prestazioni.”
Fatta salva ogni ulteriore valutazione, la Regione ritiene che la temporanea sospensione disposta dal Tar consentirà di portare a termine nei tempi previsti il percorso già intrapreso di riorganizzazione delle attività del presidio- allocandole in modo adeguato in altre strutture della rete ospedaliera cittadina- garantendo la continuità delle prestazioni.