Regioni e Asl
Payback farmaceutico. Via libera in Conferenza Stato-Regioni ai nuovi criteri di riparto. Ma Lazio e Lombardia perdono soldi e hanno votato contro
il quale prevede che: "Nel capo Ill, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti: I.] Art. 9-quater (Spesa farmaceutica per acquisti diretti) All'articolo 1, comma 580, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome” sono sostituite dalle seguenti: “al 50 per cento secondo il criterio pro capite e al 50 per cento variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome”.
Era dunque previsto un provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia su cui oggi è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni. Hanno però votato contro la Lombardia (che rispetto al precedente metodo di calcolo perderebbe 130 mln) e il Lazio (che perde 10 mln). Al contrario la Campania per esempio guadagna 50 mln. La norma era stata fortemente richiesta dall'Abruzzo e da altre regioni che lamentavano una disparità nella ripartizione delle risorse del payback versate dalle aziende in quanto il riparto avveniva pro capite senza tener conto dell'effettivo sforamento di ogni regione.
Con il nuovo criterio la quota di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti viene corrisposta alle regioni e Province autonome in modo differente. Nello specifico il 50 per cento della suddetta quota è corrisposto secondo li criterio pro capite e il restante 50 per cento in proporzione alla quota parte dello sfondamento complessivo nazionale imputabile alla singola regione e Provincia autonoma.
Ove l'importo complessivamente dovuto dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni e/o Province autonome corrisponda ad una percentuale superiore alla Soglia Massima, l'avanzo dovrà essere ridistribuito a favore delle Regioni Sotto Soglia, al fine di assicurare li raggiungimento della Soglia Minima, secondo quanto stabilito nel comma successivo.
Per ciascuna Regione Sotto Soglia, il disavanzo rispetto alla Soglia Minima dovrà essere tradotto in una percentuale rispetto all'Importo Sotto Soglia Totale. Tale percentuale rappresenterà la quota parte dell'Importo Sopra Soglia Totale che dovrà essere corrisposto in favore della rispettiva Regione Sotto Soglia.