17 ottobre -
La direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri della UE entro il prossimo 25 ottobre, prevede l'istituzione di un quadro generale volto a:
- chiarire i diritti dei pazienti relativamente al loro accesso all’assistenza sanitaria transfrontaliera e al loro rimborso;
- garantire la qualità e la sicurezza delle prestazioni di assistenza sanitaria fornite in un altro Stato dell’UE;
- promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri.
La direttiva non si applica:
- ai servizi nel settore dell’assistenza di lunga durata;
- ai trapianti d'organo;
- ai programmi pubblici di vaccinazione.
Responsabilità degli Stati membri
Ogni Stato membro deve designare uno o più
punti di contatto nazionali per l’assistenza sanitaria transfrontaliera. Tali punti di contatto consultano le organizzazioni dei pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicurazioni sanitarie. Essi hanno il compito di fornire ai pazienti informazioni sui loro diritti, quando questi decidono di beneficiare dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché le coordinate dei punti di contatto nazionali di altri Stati membri.
Lo
Stato membro di cura organizza e fornisce l'assistenza sanitaria, assicurandosi che siano rispettate le norme di qualità e di sicurezza al momento della prestazione dell'assistenza, in particolare attraverso l'adozione di meccanismi di controllo. Garantisce altresì il rispetto della tutela dei dati personali e della parità di trattamento dei pazienti di altri Stati membri. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro di cura fornisce le informazioni necessarie ai pazienti.
In seguito alla prestazione di assistenza, è lo
Stato membro di affiliazione a farsi carico del rimborso della persona assicurata, a condizione che il trattamento ricevuto rientri nelle cure rimborsabili previste dalla legislazione nazionale.
Modalità di rimborso dell’assistenza transfrontaliera
Lo Stato membro di affiliazione deve assicurarsi che i costi sostenuti da una persona assicurata che si è avvalsa dell’assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati, purché detta persona abbia diritto a quel tipo di prestazione. L'importo dei rimborsi equivale all'importo che sarebbe stato rimborsato dal sistema obbligatorio di sicurezza sociale, se l'assistenza sanitaria fosse stata erogata sul suo territorio. L'importo non deve tuttavia superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta.
Lo Stato membro di affiliazione ha
la possibilità di rimborsare altri costi afferenti, come le spese di alloggio o di viaggio.
Una persona assicurata può anche beneficiare di rimborsi nel quadro di prestazioni ottenute grazie alla telemedicina.
Per la copertura di una determinata assistenza sanitaria transfrontaliera, lo Stato di affiliazione può prevedere un
sistema di autorizzazione preventiva per evitare il rischio di destabilizzare la pianificazione e/o il finanziamento del suo sistema sanitario. Lo Stato di affiliazione deve sistematicamente concedere tale autorizzazione quando il paziente ha diritto all’assistenza sanitaria in questione e quando tale assistenza non può essere prestata sul suo territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico. Per contro, può rifiutarsi di concedere l’autorizzazione al paziente in casi precisamente dettagliati.
Se un paziente chiede un’autorizzazione preventiva e le condizioni sono soddisfatte, l’autorizzazione deve essere concessa conformemente al regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, a meno che il paziente non chieda che l’autorizzazione sia trattata nell’ambito della presente direttiva.
Le procedure amministrative relative alla fornitura dell'assistenza sanitaria devono essere necessarie e proporzionate; sono attuate in modo trasparente, entro i termini preventivamente stabiliti e in base a criteri obiettivi e non discriminatori. Nell’esame amministrativo di una richiesta di assistenza sanitaria transfrontaliera gli Stati membri devono tenere conto principalmente dello stato di salute specifico del paziente nonché dell’urgenza del caso e delle singole circostanze.
Cooperazione in materia di sanità
Gli Stati membri cooperano per agevolare l'attuazione della direttiva. In particolare, sostengono la creazione di
reti di riferimento europee di fornitori di assistenza sanitaria allo scopo di contribuire a promuovere la mobilità degli esperti in Europa e l'accesso a cure altamente specializzate, grazie alla concentrazione e all'articolazione delle risorse e delle competenze disponibili.
Gli Stati membri riconoscono la validità delle
prescrizioni mediche rilasciate in altri Stati membri, se i
medicinali prescritti sono autorizzati sul loro territorio. È necessario adottare misure volte ad agevolare il riconoscimento reciproco e la verifica dell'autenticità delle prescrizioni da parte dei professionisti della sanità.
Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a collaborare nell’ambito del trattamento delle malattie rare grazie allo sviluppo di capacità di diagnosi e di cura. La base dati Orphanet e le reti europee possono essere utilizzate in tale ottica.
I sistemi o i servizi di sanità on-line consentono anche la fornitura di assistenza transfrontaliera. La presente direttiva prevede la creazione di una rete di autorità nazionali responsabili dell’«assistenza sanitaria on line» al fine di rafforzare la continuità delle cure e garantire l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità. Infine, la creazione di una rete delle autorità o degli organi responsabili della
valutazione delle tecnologie sanitarie contribuirà a facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti in questo settore.
Fonte: Commissione Europea