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QS Edizioni - giovedì 18 luglio 2024

Deficit sanitari. Ecco come saranno “giudicati” i commissari/presidenti di Giunta

28 giugno - Un paragrafo specifico della “memoria” della Corte è dedicata a quella che viene definita come “una delle novità di maggior rilievo” del nuovo quadro normativo della sanità.
Il riferimento è alla responsabilità politica e giuridica del Presidente della Giunta regionale, in funzione di Commissario ad acta, al verificarsi del grave
dissesto finanziario. Il riferimento è alla normativa entrata in vigore nell’ottobre 2011 sui “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, recati dal decreto legislativo 6 settembre 2011 , n. 149.

L’articolo 2 della norma ha infatti disciplinato la responsabilità politica del Presidente della Giunta regionale nei casi in cui si verifichi una situazione di grave dissesto finanziario presso una regione commissariata, assoggettata a piano di rientro dal disavanzo sanitario.
 
La norma prevede che tale fattispecie si realizzi al verificarsi congiuntamente di tre condizioni:
1) l’inadempimento, totale o parziale, del Presidente, nominato Commissario ad acta (ex art. 2, commi 79 e 83, della legge n. 191 del 2009), all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;
2) il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente
perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o il suo aggravamento;
3) l’adozione per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali, di un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
 
Al contestuale realizzarsi di tutte e tre le ricordate condizioni, la situazione integra una grave violazione di legge (secondo la previsione dell’art. 126, comma 1, della Costituzione) e comporta lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta regionale (ibidem, comma 3) per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione, con il divieto - nei successivi dieci anni - di potersi candidare a cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo ovvero di essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea.

Spetterà a questa Corte – sottolinea il rapporto -  l’accertamento della sussistenza delle condizioni e, soprattutto, la riconducibilità al Presidente della Giunta regionale della diretta responsabilità, con dolo o colpa grave, dell’accaduto.
In disparte ogni considerazione sugli effetti singolari ricadenti su altri soggetti (ad esempio, le forze politiche di opposizione) del comportamento posto in essere da un singolo, espletato peraltro in funzione di amministratore straordinario, come spesso è avvenuto negli ultimi anni, la norma intesta alla Corte dei conti un nuovo compito limitandosi ad esternare le finalità, ma senza nulla precisare sulle regole sostanziali e procedimentali da seguire, pur  in presenza di effetti decadenziali ed interdittivi di notevole spessore.
 
Nel silenzio del legislatore  - sottolinea il rapporto -  può ragionevolmente ritenersi che il nuovo compito attribuito alla Corte dei conti coinvolga tutte e due le sue storiche funzioni di controllo e giurisdizione e che, pertanto, allo stesso possa applicarsi – mutatis mutandi – il procedimento ormai largamente collaudato e consolidato del giudizio di parificazione, il quale, come è ben noto, si svolge in gran parte in sede di controllo (con il prioritario accertamento delle risultanze contabili di fine esercizio, tipico di ogni gestione finanziaria), per poi concludersi in sede giurisdizionale, con l’intervento del Pubblico ministero contabile, con tutta l’indiscutibile autorevolezza di un vero e proprio giudicato.
 
Nella prima fase  - spiega infine la Corte dei conti -  si procederà alla verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste, effettuando tutti i controlli necessari a tal fine, e quindi in sede giurisdizionale si procederà all’individuazione della personale responsabilità del Presidente della Giunta regionale ed alla sussistenza del richiesto elemento soggettivo (dolo o colpa grave), secondo le richieste formulate dal Pubblico ministero.
28 giugno 2012
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