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QS Edizioni - martedì 26 novembre 2024

Come cambia l’Adi nel Lazio. La sintesi del decreto

7 gennaio - Sarà un sistema provvisorio, ma rinnovabile, quello previsto dal Decreto 30 dicembre 2019, n. U00525 del Commissario ad Acta del Lazio, nonché presidente della Regione, Nicola Zingaretti. Il nuovo progetto è partito il 1 gennaio 2020 e la sua scadenza, al momento, è prevista per un periodo di dodici mesi (eventualmente prorogabile, appunto), durante i quali potranno essere poste a carico del SSR esclusivamente le prestazioni Adi, rivolte a persone non autosufficienti, erogate dai soggetti accreditati che abbiano sottoscritto l’accordo contrattuale con le ASL. I soggetti erogatori accreditati dovranno sottoscrivere i contratti entro il 31 gennaio 2020.

La remunerazione del servizio dovrà essere effettuata mediante una tariffa unica per ogni singolo accesso, che sostituisce le tariffe per i pazienti in Attività di Cure domiciliari con regime di presa in carico. Il contratto stipulato con il soggetto erogatore prevede esclusivamente gli importi unitari per accesso o per prestazione.

Criterio della libera scelta. È introdotto “il criterio della libera scelta da parte dell’utente”, che esprime la preferenza relativamente al soggetto erogatore al quale affidarsi. Ciascuna ASL dovrà quindi pubblicare, all’interno del proprio sito internet, l’elenco dettagliato degli operatori accreditati attivi sul territorio di competenza.

L’assistito di nuovo inserimento dovrà indicare una lista di priorità, laddove presenti più erogatori per la stessa fascia di qualificazione, (indicando se possibile almeno 3 preferenze). La ASL provvederà ad inoltrare il Piano Assistenziale Individuale (PAI) al soggetto erogatore, il quale dovrà riscontrare la richiesta entro 24 ore, comunicando la data di inizio della presa in carico, che dovrà essere assicurata non oltre le 72 ore successive. In caso di mancata risposta da parte del soggetto erogatore entro 24 ore o qualora una o più prestazioni previste nel PAI siano oggetto di lista di attesa, sarà l’ASL a proporre all’assistito il soggetto erogatore in grado di dare risposta immediata, tenuto conto dell’ordine di preferenza espresso dall’interessato.

Equipe minima di personale per requisiti autorizzativi. Il servizio di Assistenza domiciliare è dotato di équipe minima di personale, così composta:

- Medico coordinatore

- Infermiere dirigente
- N. 4 infermieri

- N. 4 terapisti della riabilitazione
- N. 4 OSS

I requisiti organizzativi dovranno essere garantiti proporzionalmente al numero di pazienti presi in carico.
In particolare le figure professionali dovranno essere così parametrate per 1.000 posti ADI standard:
-  1 medico coordinatore
- 1 infermiere coordinatore 
   
- 0,5 fisioterapista coordinatore (se sono presenti più di 30 professionisti riabilitazione in organico) 

- 75 fra infermieri, fisioterapisti/terapisti occupazionali/logopedista/TNPEE, OSS, con orario a tempo pieno equivalente1 

- Assistente sociale (se previsto dal PAI) 

-  Psicologo (se previsto dal PAI) 

-  4 operatori telefonici con funzioni di 
pianificazione e comunicazion 

 
Nel decreto manca, invece, un riferimento particolare alla figura del medico di famiglia.
Dotazione di materiali sanitari. Non sono a carico del soggetto erogatore i materiali per le medicazioni.

Assistenza a pazienti complessi. L’assistenza a pazienti di alta complessità è erogata mediante l’utilizzo del pacchetto assistenziale definito dal DCA 283/2017, che in sintesi prevede 3 accessi infermieristici al giorno, attività riabilitativa quotidiana feriale in funzione dello stato clinico del paziente e altri interventi che si rendessero necessari.
È a carico del soggetto erogatore la gestione medico/infermieristica delle procedure assistenziali previste dal PAI, incluse, ad esempio:
-  Sostituzione di cannula tracheostomica 

-  Cambio PEG (fatta eccezione per il primo cambio che deve essere effettuato in ambito protetto ospedaliero) 

-  Posizionamento (qualora effettuabile a domicilio)/gestione PICC 

-  Posizionamento/sostituzione sondino nasogastrico 
Non sono a carico del soggetto erogatore le visite specialistiche, che sono garantite dalla ASL. 


Visite specialistiche. Fermo restando quanto riportato con riferimento all’assistenza per i pazienti complessi, non sono a carico del soggetto erogatore le visite specialistiche, che sono garantite dalla ASL.

Accessi di “sollievo”. All'intervento standard dell’alta complessità può essere aggiunto un solo pacchetto "di sollievo" (respite care), finalizzato a raggiungere specifici obiettivi (ad es. reinserimento lavorativo di un care giver, possibilità di recupero psico-fisico, ecc.) effettuato da personale OSS, ovvero infermieristico, della durata continuativa di 5 ore.

Indicatori di verifica. Al fine di semplificare la procedura di valutazione delle performance dell’affidabilità dei soggetti erogatori qualificati, prevista dalla normativa vigente, nel periodo transitorio tale valutazione viene sostituita da una verifica delle attività svolte a cura delle ASL tramite gli indicatori di qualità assistenziale e organizzativa di seguito riportati, da pubblicarsi nel sito aziendale:
- % di accessi al PS sul numero delle prese in carico per livello assistenziale 

- % lesioni da decubito di nuova insorgenza sul numero delle prese in carico per livello 
assistenziale 

- % di personale di assistenza dipendente a tempo indeterminato su personale di assistenza 
totale
- % di reclami pervenuti al soggetto erogatore e all’ASL sul numero di prese in carico. 7. Compartecipazione alla spesa

Compartecipazione alla spesa. Si prevede, a conclusione della fase transitoria e con successivo provvedimento, l’introduzione della compartecipazione alla spesa per l’assistenza tutelare professionale alla persona. Nel PAI saranno integrate le misure di supporto sociale già previste dalla vigente normativa (indennità di accompagnamento, Fondo per la non autosufficienza), anche al fine di realizzare un PAI socio sanitario integrato in una prospettiva di “budget di salute”.

 
7 gennaio 2020
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