17 maggio -
Gentile direttore,
ci ritroviamo nuovamente a rispondere all’ennesimo soggetto che in qualche modo sfugge volutamente alla legge, ma la cosa non ci stupisce. Nell’
articolo del dottor Pervenanzo Alessio è stata pubblicata una cosa gravissima nella parte in cui è stato riportato che la figura del massofisioterapista è una “
figura oramai soppressa il 17 marzo 1999, il doppio canale non esiste in alcuna professione sanitaria”. Così non è e non lo diciamo noi, lo ha detto il
Consiglio di Stato nella sentenza n. 3218 del 30 maggio 2011 che riportiamo doverosamente con l’intento di illuminare il signor Pervenanzo.
Si legge nella sentenza: “
Questo Consiglio di Stato ha ritenuto che le regioni potevano continuare a svolgere anche successivamente al riassetto dell’intero sistema (di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6) le attività di formazione professionale, stante la diversità della ‘tipologia di formazione delle finalità dei corsi, del valore dei titoli rilasciati’ rispetto a quella di livello universitario, così che - ferma restando la differenza fra la formazione professionale regionale e quella statale (la quale sola è direttamente connessa all’attività di formazione culturale e scientifica realizzata in sede di istruzione superiore ed universitaria) - i corsi e i diplomi regionali continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie. Permane dunque il cd. doppio canale di formazione”.
La sentenza del Tar Umbria del 15/01/2010 è stata appellata al Consiglio di Stato e in ogni caso vi è una sentenza del Tar Campania, successiva a quella dell’Umbria e passata in giudicato, che stabilisce la piena validità dei titoli di massofisioterapista conseguiti anche dopo il 1999 citando non solo la legge istitutiva (403/71) ma anche il mansionario (DM 7 settembre 1976).
Noi operatori d’interesse sanitario? Se lo dice una sentenza di un TAR (tra l’altro appellata e quindi non definitiva) c’è da crederci veramente poco considerato che il CDS è dal lontano 1985 che attribuisce al massofisioterapista la natura di professione sanitaria.
Lo stesso Ministero della Salute, nell’elenco delle professioni sul sito istituzionale, ci riporta come
“professione sanitaria non riordinata prevista da norme vigenti” ed è possibile verificarlo cliccando su questo link:
http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInterna.jsp?id=91.
In ultima analisi invito il sig. Pervenanzo a porre maggiore attenzione a quello che scrive perché la figura del massofisioterapista non è mai stata soppressa e le sue falsità riportate possono essere facilmente confezionate per una querela immediata.
Luca De Martino
Direttivo SIMMAS
Sindacato italiano massofisioterapisti e massaggiatori sportivi
Ndr: Allegato alla lettera il dott. Martino ha inviato anche un pronunciamento in materia della direzione generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anno nel 2010