2 maggio -
Gentile Direttore,
delicatissima è la questione di interventi normativi eccezionali in tema d’attenuazione od esclusione della responsabilità degli operatori sanitari per prestazioni relative al Covid 19. Un’emergenza sanitaria nazionale è un evento previsto sia dalle istituzioni scientifiche che dall’ordinamento giuridico nazionale ed internazionale stabilendosi un’apposita organizzazione al fine specifico di ridurne l’impatto in termine di perdita di vite umane e ricadute sociali ed economiche.
La risposta ad un evento pandemico non è dunque la risposta di un singolo operatore sanitario ma di un’organizzazione di cui egli è solo il terminale in ragione di piani pandemici nazionale, regionali ed aziendali che redistribuiscono compiti, azioni e responsabilità in vari periodi, sino alla pandemia, nella quale siamo stati da subito ufficialmente catapultati con la dichiarazione d’emergenza.
Grande impressione desta la corrispondenza tra quanto previsto dal piano pandemico, neppure aggiornato, e le mancanze preparatorie verificatesi sull’intero territorio nazionale certificate dall’immediato passaggio al biocontenimento per un’epidemia ormai diffusa. Quindi la questione reale sul tappeto è solo quella della responsabilità dirigenziale dei manager di una sanità ad obiettivi e delle istituzioni nazionali e regionali che li hanno selezionati.
In tale contesto, un intervento normativo serio e prudente non può partire da un messaggio assolutorio generalizzato dove tutte le professionalità e competenze mancate vengono appiattite dietro una sovraesposizione dell’epidemia, senza alcuna considerazione di quanto abbia potuto incidere sul maggior danno colposamente arrecato.
Tutto ciò proponendosi norme retroattive lesive, oltre che dei diritti alla salute ed alla tutela giurisdizionale, del principio fondamentale di uno stato di diritto: quello della responsabilità diretta per i propri atti dei funzionari e dipendenti dello stato ed enti pubblici, i quali già a normativa vigente rispondono solo per dolo o colpa grave!
Proprio in materia di antibiotico resistenza e quindi in tema prevenzione dei contagi e di sicurezza delle cure in ambito ospedaliero l’ ente di controllo europeo ECDC nel 2017 aveva osservato che, lungi dal rappresentare un’ inevitabile stato delle cose, la stessa è da ritenersi imputabile ad importanti carenze decisionali ed organizzative, tra le quali: scarsa percezione degli stakeholders, dell'urgenza richiesta dalla gravità del problema e generale tendenza ad evitare di farsene carico; mancanza di adeguato sostegno istituzionale a livello nazionale, regionale e locale; mancanza di leadership professionale ad ogni livello; mancanza di responsabilità ad ogni livello; mancanza di coordinamento delle attività tra e all'interno dei livelli organizzativi.”( ECDC 9-13 January 2017). L’evidenza di luoghi e vettori di cura divenuto focolai infettivi sembra perfettamente in linea con analoghe osservazioni in tema di gestione del rischio pandemico.
Non pare accettabile un’equiparazione agli eroi e vittime di questa tragedia, operatori sanitari e cittadini, di coloro che in un momento cruciale per il nostro paese non hanno garantito il supporto che erano chiamati ad assicurare. Nessuno di loro ha neppure ritenuto di dover rassegnare delle dimissioni.
Per tale ragione il SIS 118 ha inviato al Ministero della Salute
apposite note tecniche, confidando possano essere la base per un contributo scientifico a delicate decisioni che si è chiamati a prendere in questi giorni, con prudenza e lungimiranza. Considerato che ci si è trovati innanzi ad un attività di prevenzione, assistenza e cura che ha avuto un connotato emergenziale e sperimentale aggravato da mancanze organizzative, si propone di stabilire ad integrazione della legge della Legge n. 24 del 2017 sulla responsabilità professionale e sulla sicurezza delle cure un art. 7 bis che preveda: in caso d’emergenza nazionale per pandemia ufficialmente dichiarata ai sensi degli art. 7 e 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si presume, salva la prova contraria, la speciale difficoltà tecnica ai sensi dell’ art. 2236 c.c. di tutte le prestazioni sanitarie rese per i contagi nell’ambito di piani pandemici e disposizioni nazionali, regionali ed aziendali.
Va prevista poi in via del tutto eccezionale la portata retroattiva della norma al 31 gennaio 2020, data nella quale è stata dichiarata l’emergenza nazionale, oltre un apposito fondo per i risarcimenti nonché per gli indennizzi in tutti i casi connotati da mancanza di responsabilità per caso fortuito, forza maggiore o stato di necessità.
Si raggiungerebbe così il necessario contemperamento di interessi regolamentandosi una delicata ipotesi di responsabilità e nel contempo disponendosi retroattivamente in ragione dell’eccezionalità dovuta all’insieme dei fattori causali innanzi esposti.
Avv. Carlo Spirito
Referente Commissione per gli aspetti legali SIS 118