16 luglio -
Gentile direttore,
sulla pagina Facebook della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), in data 23 giugno 2019, è stata data la stura a un infondato e fuorviante dibattito che, a sua volta, prende le mosse da un comunicato della FNOPO medesima, peraltro senza data alcuna, altrettanto infondato e fuorviante che, riferendosi all’attivazione di alcuni Master universitari ex art. 6, legge 43/2006, giunge ad affermare, alterando del tutto il significato proprio dell’art. 17, comma 7 del C.C.N.L. 2016-2018 del Comparto Sanità Pubblica, che “solo i master attivati dalle università sono effettivamente spendibili nel mondo del lavoro”.
Il citato documento della FNPO afferma, con inossidabile (e apparente) certezza che solo detti master universitari avrebbero “la certezza di spendibilità operativa ai fini dell’art. 16 comma 7 del CCNL”.
Ovviamente la realtà è ben altra e quanto sopra si palesa come falso. Per tacere del fatto che le frasi riportate - spendibili nel mondo del lavoro e certezza di spendibilità operative - sono prive di ogni significato logico, professionale e normativo.
Innanzitutto al di là della incongruenza e della illogicità di tali dichiarazioni, si esprime un profondo stupore circa il fatto che sia proprio una Federazioni di Ordini Professionali a “disinformare” i professionisti in maniera così approssimativa, ingenerando nei professionisti la convinzione che i master non universitari, e attivati da enti accreditati, non possano essere tenuti in considerazione “nel mondo del lavoro”.
Non si comprende, dunque, perché un master attivato da un ente di formazione, con l’obiettivo di fornire una formazione professionale avanzata, con attribuzione di crediti ECM, non possa avere un peso nel mondo del lavoro.
Diversa questione è quella affrontata dall’art. 17, comma 7, del C.C.N.L. 2016-2018 del Comparto Sanità Pubblica, che stabilisce, in verità, come “il requisito per il conferimento dell’incarico di professionista specialista è il possesso del master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 della Legge 43/06 secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e il Ministero dell’Università, su proposta dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso il MIUR con decreto interministeriale 10 marzo del 2016 e sentite le Regioni”.
In altre parole, per poter conseguire il titolo di “professionista specialista” occorre il possesso di un master specialistico. Ciò è ben diverso dal sostenere che esclusivamente “i master universitari diano la certezza di spendibilità operativa”.
Dunque, è di tutta evidenza l’abbaglio grossolano in cui è incappata la Federazione Nazionale degli Ordine della Professione di Ostetrica (FNOPO), la quale, al contrario, tenuto conto del ruolo e delle attribuzioni riconosciute dalla legge 3/2018, avrebbe dovuto fornire una informazione chiara, comprensibile e aderente al dettato contrattuale, ossia al summenzionato art. 17, senza invece distorcere e alterare il significato dell’articolo medesimo.
In considerazione di tutto quanto sopra, si auspica che, tenuto conto della non corrispondenza alla realtà normativa e professionale di quanto dichiarato con il comunicato in oggetto relativo all’attivazione dei master universitari specialistici, sia con quanto “postato” sulla pagina Facebook, la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica, voglia provvedere alle opportune rettifiche e correzioni, in ragione di una miglior informazione su temi importanti per le iscritte.
Dr.ssa Antonella Marchi
Presidente Associazione Italiana di Ostetricia (A.I.O.)