11 dicembre -
Gentile Direttore,
l’azione dell’Ordine di Bologna in creduta difesa dei dettami del Codice Deontologico in relazione alla riservata competenza di funzioni mediche circa diagnosi, prescrizione e somministrazione farmacologica, anche a ritenuta garanzia e tutela della sicurezza delle cure e del paziente, trova conforto e conferma nelle motivazioni nelle decisioni rese dalla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie sulla tematica delle istruzioni operative aziendali, per la quale si era sviluppato un ampio ed acceso dibattito, a tratti debordante nella gratuita deteriorità qualificativa nei confronti di quest’Ordine, da più parti indicato come retrivo, persecutorio, ed indulgente contrappositività categoriali e sistemiche.
La Commissione Centrale, Giudice dei medici e degli infermieri, ha riconosciuto e sottolineato che “
le determinazioni della ASL relative ai protocolli operativi di cui trattasi, pur trovando supporto nell’atto deliberativo regionale, si pongono in contrasto con il Codice Deontologico, la cui natura giuridica può assimilarsi alla tipologia degli atti di “soft-low” consistendo nel recepimento e nella cristallizzazione di criteri comportamentali e di protocolli terapeutici consolidati ed assistiti dalla “opinio iuris seu necessitatis” nonché dalla adesione al sodalizio professionale, con implicita accettazione delle funzioni e dei poteri di vigilanza e di controllo sull’esercizio dell’attività dell’iscritto”.
La medesima Commissione conferma inoltre la piena giurisdizione e competenza ordinistica in campo deontologico-disciplinare per tutti i medici iscritti all’Albo, a prescindere dal rapporto di impiego e strutturazione presso aziende pubbliche o private, per la quale, da un lato “
agli ordini professionali sono attribuiti poteri finalizzati ad assicurare la conformità delle condotte degli iscritti a norme e principi per il corretto svolgimento delle professioni sanitarie posti nell’interesse pubblico” e, dall’altro “
non può essere trascurato il profilo relativo ruolo consultivo attribuito agli Ordini professionali nelle materie afferenti alle categorie di riferimento e nelle scelte che coinvolgono i rispettivi interessi”.
E’ peraltro interessante sottolineare come la Commissione abbia ben concettualizzato il rapporto involgente la ricordata permanenza della competenza disciplinare anche in riferimento ai medici strutturati in rapporto professionale con gli enti del SSN, ove “
il vincolo della subordinazione derivante dal rapporto di pubblico impiego non esclude, ma anzi presuppone, la continuità della prestazione professionale soggetta ai vincoli di natura deontologica ed alla vigilanza dell’Ordine professionale di appartenenza”.
A fronte degli enucleati principi risultano ovvie le consequenzialità che non trovano e non possono trovare rifugio nella ritenuta “prescrizione” estintiva del potere disciplinare per alcuni medici, essendosi giudicata la relativa condotta “
istantanea con effetti permanenti” e non già continuata e sulla quale potranno semmai discutere i giuristi.
Gli effetti permanenti, ineludibili che possono realmente interessare - e non tanto e non solo gli operatori del settore - stanno tutti in quel giudizio sostanziatosi in quel rilevato
“contrasto con il codice deontologico” delle istruzioni operative.
E non è questione, si crede, confinabile nel
soft law.
Dott. Giancarlo Pizza
Presidente OMCeO di Bologna