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QS Edizioni - sabato 17 agosto 2024

Lettere al Direttore

Norma Cen. Ddl Lorenzin e leggi vigenti in materia osteopatica

di Giampaolo de Sena
6 ottobre - Gentile direttore,
è stato rimodulato l’articolo 4 del DDL Lorenzin, adesso le associazioni interessate al riconoscimento dovranno inviare un'istanza al Ministero della Salute che potrà istituire la nuova professione qualora Consiglio Superiore di Sanità, Conferenza Stato Regioni e Consiglio dei Ministri daranno parere positivo.
 
Se questo sia un passaggio che avvicina o che allontana questo riconoscimento non è dato capirlo, di fatto gli osteopati si comportano come se già fossero in possesso delle abilitazioni che lo Stato prevede per l’esercizio delle professioni sanitarie come se questo DDL, per loro, fosse una formalità di scarso interesse pratico.

Eppure che l’osteopatia sia una professione sanitaria lo ribadisce il Ministero della Salute (risposta a interrogazione parlamentare 5-01832) e lo affermano finanche gli osteopati tramite il manifesto del ROI. Sembrerà strano, ma sono proprio gli osteopati tramite la Norma CEN, a spiegarci con dovizia di particolari tutti i rischi che si corrono nell’esercitare una professione sanitaria, come l’osteopatia, in assenza di titoli abilitanti.

La Norma CEN, nelle deviazioni di tipo A, ripete per ben ventiquattro volte che: “non essendo gli osteopati riconosciuti (…) effettuare gli interventi propri della osteopatia (…) è suscettibile di impugnazione legale” in base a riferimenti giuridici dichiarati validi “fino a che non saranno rimossi”, che è proprio quello che si sta provando a fare con l’articolo 4 del DDL Lorenzin.

Nella Norma CEN e nelle deviazioni di tipo A, si legge testualmente:
Nei paesi CEN/CENELEC interessati, saranno valide queste deviazioni di tipo A, (…) , fino a che non saranno rimosse:
Paese Italia. Norme nazionali: [Rif. 1] Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, Titolo II “Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria”, Capo I – “Dell’esercizio delle professioni sanitarie”, Art. 99 [Rif. 2] Legge 1° febbraio 2006, n. 43 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecno- sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istruzione dei relativi ordini professionali” Art. 5 “Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario” [Rif. 3] Legge 14 gennaio 2013 n.4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, Art.1 [Rif. 4] Codice Penale italiano “Abusivo esercizio di una professione”, Art. 348.
 
A titolo esemplificativo seguono brevi estratti dalle Deviazioni di tipo A della Norma CEN (tra pagina 27 e pagina 34), che è comunque consigliabile leggere per intero:
1) Secondo la legge italiana, l’assistenza sanitaria è regolata dalla legge e può essere prestata esclusivamente da professionisti riconosciuti ai sensi dei [Rif. 1, 2 e 3].

2.1) Cura. Secondo la legge italiana, effettuare “interventi mirati a mantenere e migliorare la salute” di una persona/paziente è un’attività riservata che può essere prestata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3].

2.7 Diagnosi. Secondo la legge italiana, la “diagnosi” è un’attività riservata che può essere prestata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.

2.12) Osteopatia. Secondo la legge italiana, una “disciplina sanitaria di primo contatto e centrata sul paziente” può essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale. [Rif. 4].

2.14) Professione di primo contatto. Secondo la legge italiana, interagire con i pazienti è un’attività riservata che può essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale [Rif. 4].

3) Descrizione dell’osteopatia. Secondo la legge italiana, le “discipline sanitarie” devono essere regolate dalla legge e inoltre: effettuare “diagnosi e trattamento del paziente”; cercare di “influire sulle risposte fisiologiche di un paziente”; “raccogliere informazioni diagnostiche ed interpretare il significato dei reperti strutturali in relazione alla salute generale del paziente”; sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3].

4.2) Competenze essenziali per la pratica dell’osteopatia. Secondo la legge italiana: effettuare la “diagnosi, la gestione e il trattamento di […] pazienti”; effettuare la “diagnosi e la pianificazione del trattamento”; sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale [Rif. 4].

6) Didattica e formazione. Secondo la legge italiana, “l’istruzione e la formazione” di chi fornisce l’assistenza sanitaria è un’attività regolata dalla legge ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, l’osteopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale o un’autorizzazione legale rilasciata dall’autorità competente è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].

Quindi secondo quello che sta scritto in questo documento, già presentato al parlamento europeo, in Italia in base alla normativa vigente, ci sono scuole di osteopatia a rischio impugnazione legale perché “l’istruzione e la formazione” di chi fornisce l’assistenza sanitaria è un’attività regolata dalla legge ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3] e per il momento l’osteopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria. Ci sono migliaia di osteopati, la cui attività è a rischio impugnazione legale, perché una “disciplina sanitaria di primo contatto e centrata sul paziente” può essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale [Rif. 4]. Ci sono milioni di pazienti che non ricevono le dovute garanzie costituzionali in materia di salute in quanto: la “pratica clinica” … costituisce un’attività riservata che può essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3].

Il Regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265, titolo 2 capo 1 art.99 , la legge 43, art. 5, del 1° febbraio 2006, la Legge n.4, art.1, del 14 gennaio 2013, l’art 348 del codice Penale italiano, di fatto negherebbero la “vacatio legis” da sempre invocata dagli osteopati come legittimazione della loro attività sanitaria, esercitata talvolta senza alcun titolo, al pari di posturologi, pranoterapeuti, naturopati, reikisti, rolfisti, shiatzuisti, terapisti somato-emozionali, massaggiatori thai, iridologi, e di quanti per i quali l’unica cosa non permessa pare siano i concorsi pubblici.

Insomma con questo documento gli osteopati non potevano essere più chiari sui motivi per i quali per esercitare la loro professione bisogna passare prima per una università. Ma mi domando, per una senatrice De Biasi tanto motivata a cambiare le leggi esistenti, può essere mai che nelle istituzioni non ci sia nessuno altrettanto interessato a che le leggi indicate nelle deviazioni di tipo A della Norma CEN vengano effettivamente rispettate?

Prima di cambiare le leggi, si desse almeno l’impressione che servano a qualche cosa, perché l’indignazione che i professionisti sanitari oggi provano verso osteopatia e istituzioni, non è molto differente dal sentimento provato nel vedere sfrecciare centauri senza casco davanti a vigili indifferenti.
 
Giampaolo de Sena
Medico Fisiatra


Bibliografia: Norma CEN, FprEN 16686, bozza definitiva 2015, versione italiana a cura dell’Istituto Europeo , per la Medicina Osteopatica. Traduzione effettuata da Silvia Clara Tuscano
 
6 ottobre 2017
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