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QS Edizioni - mercoledì 27 novembre 2024

Lettere al Direttore

Crocerossine non sono Oss né Osss

di Angelo Minghetti
5 maggio - Gentile Direttore,
il Consiglio di Stato del Tar Sardegna nella sentenza n. 119 del 17 maggio 2016 chiarisce lo status giuridico delle crocerossine “non vi sarebbe alcuna equipollenza fra il diploma d’infermiera volontaria C.R.I. e quello di operatore socio sanitario Oss”. Peraltro, non possono concorre ai concorsi di oss poiché il titolo di CRI non è considerato necessario alla partecipazione ai concorsi. Una decisione importante che fa chiarezza sulla natura giuridica.

A parere del Consiglio di Stato “l’equivalenza delle crocerossine in Oss non ha fondamento poiché il dlgs 66 del 2010 non ha stabilito nessun tipo di equipollenza tra il diploma delle crocerossine e il titolo di oss specializzato, inoltre le crocerossine costituiscono un corpo ausiliario delle forze armate e che tale equipollenza non trova applicabilità nella norma dell’art. 1737 del dlgs n 66/2010, poiché il codice dell’ordinamento militare non può applicarsi a fattispecie non previste escludendo qualsiasi equivalenza al di fuori di quel settore.  

Inoltre, il Consiglio di stato afferma che può essere superata attraverso un riconoscimento regionale con credito formativo utile all’acquisizione del titolo con un percorso integrativo di 120 ore nell’area sociale al fine di soddisfare, i contenuti formativi richiesti dalla conferenza stato regioni per l’esame di qualifica in osss.
 
Mentre Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) Roma si esprimeva sulla sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia – Trieste – Sezione I., “la non legittimità della CRI alla partecipazione ai concorsi per operatore socio sanitario (Oss) e sarebbe quanto mai opportuno un intervento del legislatore a chiarimento”, respingendo il ricorso introduttivo di primo grado.

L’indicazione congiunta di queste disposizioni e chiara e si comprende che l’ambito di esclusiva applicabilità all’interno della disciplina militare esclude qualsiasi equipollenza dei titoli a Oss/Osss e che l’equivalenza opera esclusivamente nell’ambito delle Forze Armate e della Croce Rossa Italiana, ed è abilitata a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica. Ne deriva che in ambito civile non abbia valenza, infatti, l’art 197 del medesimo codice militare specifica: ” il diploma d’infermiera volontaria della croce rossa italiana è valido nell’ambito dei servizi resi nell’assolvimento dei compiti propri dell’istituzione e per le forza armate.”

Tuttavia non è dato comprendere come detti percorsi, formativi sia compatibile dato che la formazione degli OSS e di OSSS è estremamente disomogenea sia per quanto concerne le ore di corso che di tirocinio, considerando che la formazione acquisita dalle infermiere volontarie CRI è di gran lunga superiore (2000 ore) con funzionalità infermieristiche, a quella fornita dagli oss – osss. Quindi, in assenza di una norma di equipollenza chiara e incondizionata, non si può porre il problema di ragionevolezza dell’art. 1737, pertanto diventa innegabile la sovrapponibilità della CRI ai profili socio-assistenziali e a quella prevista dagli accordi Stato Regioni per gli Oss e per gli Osss.

Non si comprende in base a quale ratio la legislazione non chiarisca in modo coerente la natura giuridica sulle CRI in una spiacevole situazione di disparità legislativa.

La federazione Migep, conseguentemente a quanto su espresso e a seguito delle numerose segnalazione da parte delle crocerossine chiede a al ministero della Salute e agli assessorati chiarimenti sulla materia, infatti, la legge 3 agosto 2009 n 108 non interviene direttamente né sulla normativa concorsuale né su disposizioni contrattuali e non dà diritto al riconoscimento del titolo in qualunque ambito. Si tratta solo di un riconoscimento teorico e non reale.

Domandiamo al ministro della Salute e agli assessori regionali se l’Oss e l’Osss può essere equipollente alle Cri?

Peraltro l’Osss viene a determinarsi una professione non riconosciuta, perciò non spendibile per fini lavorativi. Inoltre suscita da più parti perplessità sulle norme che equiparano la CRI all’ OSSS.

Angelo Minghetti
Segretario nazionale Federazione Migep
5 maggio 2017
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