11 luglio -
Gentile Direttore,
temo che alcuni Direttori Generali, coadiuvati da poco accorti Direttori Amministrativi, e non adeguatamente supportati da attenti Direttori Sanitari Aziendali, abbiano per nulla compreso quali siano ruoli, competenze e responsabilità dei Medici, ed in particolare dei Medici Anestesisti Rianimatori. Si legge infatti ancora, qua e la per l’Italia, negli albi pretori delle Aziende, di bandi per contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, forma discutibile di temporaneo reclutamento per la Pubblica Amministrazione, ex comma 6 art. 7 D. Lgs 165/2001.
Eppure proprio FIASO, in una sua interessante pubblicazione “
Promozione della salute organizzativa nelle Aziende sanitarie in tempo di crisi”, nel 2015 sottolineava come “Le risorse umane sono fondamentali perché determinano la possibilità che l’organizzazione crei valore”.
Ed ancora, “Il valore aggiunto dei lavoratori è il motore del miglioramento che conduce all’ottimizzazione delle risorse, allora è determinante per le Aziende analizzarlo e valorizzarlo”.
Ma la norma racchiusa nel D. Lgs. 165/2001 parla testualmente di prestazione di natura temporanea ed “altamente qualificata”. E gioverà forse anche ricordare alle Direzioni Strategiche come l’art. 36 della nostra Costituzione reciti che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”.
Come pensano quindi, certe Direzioni Aziendali, di valorizzare personale medico che, dopo un minimo undici anni di Università, si trova costretto ad esercitare una professione delicatissima, retribuito esattamente come - poco più, poco meno - un meccanico od un operaio specializzato (senza nulla naturalmente togliere a questi rispettabilissimi mestieri)?
E come ritengono possa essere dunque raggiunto il tanto celebrato benessere psicofisico di questi medici, lavorando essi a stretto contatto di gomito con colleghi assunti a tempo determinato o indeterminato?
Esattamente come questi ultimi, corrono infatti gli stessi rischi, soffrono il medesimo stress, gli identici timori legali, ma non usufruiscono di altrettanto identici benefici contrattuali quali ferie, rischio biologico, malattia, copertura assicurativa per citarne solo alcuni, né, naturalmente godono del medesimo trattamento economico. Ovviamente presentando però come i primi, analoghe responsabilità di qualsivoglia natura.
Viene naturale chiedere dunque alle Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, data la particolare attenzione che, almeno nei loro apparenti buoni propositi dedicherebbero alla valorizzazione del patrimonio umano che in essere opera, perché mai non facciano ricorso a bandi per incarichi a tempo determinato, o a bandi per la sostituzione di personale a qualunque titolo assente.
L'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 andrebbe utilizzato cum grano salis e nell’interesse superiore dell’utente, non del mero bilancio dell’Azienda.
Esiste infatti una incoerenza di fondo tra la richiesta di ”esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”, per “prestazione di natura temporanea e altamente qualificata” e la corresponsione di cifre orarie assolutamente inadeguate, se rapportate, ad esempio, al costo di una visita specialistica, o alle tariffe di un idraulico.
Delle due, dunque, l’una: o si impedisce l’utilizzo del D. Lgs 165/2001 come forma di contratto temporaneo per i medici e per i professionisti in genere, o, non potendone fare a meno, trattandosi di prestazioni altamente qualificate, se ne rapportino adeguatamente le retribuzioni.
Non è su questo tipo di costo del personale che si risanano i bilanci delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.
E se questa invece è la strategia economica di certi lungimiranti manager, i Governatori farebbero bene allora a riconsiderare l’opportunità di mantenerne la posizione all’interno di Aziende che di ben altre tattiche gestionali hanno bisogno.
Domenico Minniti
Vicepresidente AAROI-EmAC Calabria
Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri – Emergenza ed Area Critica