7 luglio -
Gentile direttore,
vorrei richiamare l’attenzione del Ministero della Salute su un problema emergente: la pratica del dry needling da parte dei fisioterapisti. Per dry needling (DN) si intende l’infissione di aghi sterili e la loro stimolazione nei punti trigger miofasciali o in altre zone cutanee per il trattamento di patologie dell’apparato muscolo-scheletrico.
In Italia è stato presentato in Senato il 22 aprile 2014 un Disegno di Legge n. 1461 “Normativa in materia di disciplina fisioterapica di stimolazione intramuscolare” a firma del Sen. Bitonci, che prevede l’autorizzazione della pratica dell’infissione di aghi nei punti trigger e la loro stimolazione da parte di professionisti in possesso di laurea in fisioterapia o titoli equipollenti.
In precedenza la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute aveva chiesto un parere al Consiglio Superiore di Sanità avente per oggetto “Competenza del fisiotera¬¬pista all’esecuzione della pratica del dry needling” che nella seduta del 10 dicembre 2013 così si esprime:
a) non favorevole alla pratica autonoma, da parte del fisioterapista, della tecnica manuale del dry needling poiché in Italia tale figura professionale non è supportata da un’adeguata preparazione specialistica sia per la pratica di terapie che, diverse da quelle manuali proprie di tale figura professionale, sfociano nella pratica della clinica medica sia per il riconoscimento e trattamento d’urgenza delle loro possibili complicanze
b) favorevole all’esecuzione della pratica, da parte del fisioterapista, condizionata alla indicazione medica e all’esecuzione in struttura ove sia presente medico chirurgo abilitato all’esercizio della professione
Duole amaramente rilevare che alla seduta in questione non era stato convocato, incomprensibilmente, nessuno dei due medici agopuntori in quel periodo nominati dal Ministero della Salute quali Esperti per le Medicine non Convenzionali del Consiglio Superiore di Sanità (CSS) e che avrebbero certamente dato un contributo tecnico di competenza al quesito!
Occorre sottolineare che tale metodica non è scevra di pericoli e sono gli stessi che possono verificarsi in corso di trattamento con Agopuntura:
1. Pneumotorace
2. Lesioni organi interni
3. Lesioni di strutture nervose
4. Emorragie
5. Infezioni
6. Reazioni vegetative
7. Rottura dell’ago
8. Ferimento del terapeuta o di una terza persona con l’ago.
Una revisione sistematica del 2010 segnala 86 decessi connessi alla pratica dell’Agopuntura. [1]
Sia il PdL N. 1461 presentato dal Sen. Bitonci sia il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, che seppur con alcune limitazioni, prevedono l’autorizzazione da parte del fisioterapista a praticare una pratica invasiva quale quella del dry needling pongono importanti quesiti e criticità qualora questa autorizzazione divenisse legale.
L’infissione e la stimolazione con aghi sterili della cute o di strutture muscolari si configura e rientra nella pratica dell’Agopuntura, una pratica medica ben codificata che fa parte della medicina tradizionale cinese: le zone cutanee dolenti, gli “addensamenti”, i “noduli” muscolari sono descritti e chiamati in medicina tradizionale cinese con il termine di punti ashi e vengono utilizzati regolarmente dai medici agopuntori.
Di conseguenza la scelta dei punti e delle strutture da infiggere e stimolare necessitano sia di un’adeguata diagnosi per stabilire l’appropriatezza e l’efficacia dell’atto sia la conoscenza medica affinché questo avvenga in sicurezza per il paziente e per l’operatore.
Questa problematica, del resto, era stata presentata agli inizi degli anni 80 quando gli organi giudiziari dovettero affrontare il problema dell’abusivismo medico nella pratica dell’Agopuntura e si risolse con la sentenza della Corte di Cassazione n°500/1982 del 19 luglio per la quale “ … l’agopuntura rientra nella più ampia categoria della professione medica e presuppone l’abilitazione a tale professione sia per la fase antecedente, sia per quella susseguente al suo esercizio. Ne consegue che chi esercita l’agopuntura senza avere ottenuto la laurea in medicina commette il reato di cui all’art. 348 c.p., la cui funzione giuridica é la tutela della salute pubblica.”
Ed è in base a questa sentenza che la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata riconoscendo abusivo l’esercizio della professione medica da parte di operatori sanitari non medici che praticavano l’agopuntura.
Il fisioterapista, secondo quanto previsto dal profilo professionale, “in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico” (quindi con il solo limite delle attività mediche), “nell’ambito delle proprie competenze” può attuare le cure mediante “terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali”, ma non è certamente previsto che egli possa curare attraverso l’infissione di aghi, atto invasivo e potenzialmente pericoloso. [2]
In sintesi, la pratica del dry needling, si configura come una forma di Agopuntura e in quanto tale deve rientrare negli ambiti legislativi già codificati negli ultimi trent’anni.
A tal proposito ricordo le Linee Guida della FNOMCeO sulle Medicine e Pratiche Non Convenzionali (Terni, 18 maggio 2002), dove l’Agopuntura, assieme ad altre Medicine non Convenzionali, fu riconosciuta di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra poiché “a tutti gli effetti atto medico”.
Sempre la FNOMCeO, sollecitata da vari Ordini provinciali quali quelli di Firenze, Bologna e Torino, ha chiesto tramite la sua Presidente con una lettera alla Dott.ssa Rosanna Ugenti Direttore Generale del Dipartimento Professioni Sanitarie del Ministero della Salute un suo diretto interessamento.
L’Accordo Stato-Regioni Rep Atti n: 54/CSR del 7 febbraio 2013 ha stabilito il profilo professionale dell’esercizio dell’Agopuntura: laurea in Medicina e Chirurgia e regolare abilitazione dello Stato, più un corso triennale post laurea con un monte ore minimo di 500 ore presso una Università o un Istituto privato accreditato.
Per i Paesi dove la pratica dell’Agopuntura non è riservata ai laureati in Medicina e Chirurgia la World Health Organization’s (WHO) nelle Guidelines on Basic Training and Safety in Agopuntura raccomanda un percorso formativo di almeno 2500 ore. [3]
In nome della Federazione che rappresento, che raccoglie al suo interno più di 2000 medici agopuntori, e in riferimento a quanto precedentemente esposto, chiedo il Suo intervento per un riesame del parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, che permanendo, rappresenta un giustificativo “vagamente legale” al fiorire di corsi formativi (della durata complessiva di 16 ore!) e alla pratica del Dry Needling da parte dei fisioterapisti.
Dott. Carlo Maria Giovanardi
Presidente Federazione Italiana delle Società di Agopuntura (FISA)
Bibliografia
1. Ernst E. Deaths after acupuncture: A systematic review. International Journal of Risk & Safety in Medicine 2010;22:131–6.
2. Vasapollo D., Monti M., Rocca L., Pieraccini L. Il Dry Needling: note “a prima lettura” del disegno di legge N. 1461/2014, Rivista Italiana di Medicina Legale 2016;445-464.
3. World Health Organization. Guidelines on Basic Training and Safety in Acupuncture. 1999 [cited April 9 2011]. Available from: .