24 marzo -
Gentile direttore,
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
decreto legislativo sulla non punibilità, per tenuità del fatto, dei reati sanzionati con una pena massima inferiore ai cinque anni di reclusione.
Il Governo, in pieno fermento per il caso Lupi, ha agito quindi la delega a norma della legge 67/14 cosiddetta “svuota carceri”, che introduce nel codice penale un nuovo articolo, il 131 bis, per escludere dalla punibilità, ove sussistano certe condizioni, alcune fattispecie di reato, fra le quali, e qui l'interesse precipuo per la sua testata, anche l’esercizio abusivo di professione (art. 348 c.p.).
Novellato così il codice, il Pubblico Ministero avrà la discrezionalità di disporre l’archiviazione del procedimento penale qualora sussistano le seguenti condizioni: che il fatto sia di tenuità lieve e che esso si inserisca in un comportamento del reo non abituale.
Esclusi dalla previsione di non punibilità del fatto, invece, i casi in cui si sia agito per motivi abietti o futili o con crudeltà, ovvero quando si sia approfittato delle sfavorevoli condizioni della vittima o si sia gito in modo reiterato oppure quando siano accorsi eventi avversi come morte o lesioni gravi/gravissime.
Non è stato rimesso, invece, alcun potere di veto in capo alla vittima, la quale in ogni caso potrà rivalersi sul reo in sede di giustizia civile.
Della compagine medico-dirigenziale, pubblicamente
solo gli Odontoiatri avevano assunto una posizione in merito agli effetti del decreto sulla fattispecie di reato di esercizio abusivo di professione, segno forse che il concomitante comma 566 stia totalizzando a sé, smaccatamente, le attenzioni.
Adriano Bottini
Fisioterapista