23 febbraio -
Gentile direttore,
negli ultimi giorni sono comparsi sul suo prezioso quotidiano due articoli che riferivano su altrettante sentenze che, per diversi aspetti, riguardavano le relazioni fra i medici, i profili delle professioni sanitarie, le Aziende sanitarie e le stesse Regioni. L’argomento è divenuto di grande attualità dopo la pubblicazione della Legge di Stabilità con il suo comma 566 e i contenuti di dette sentenze si prestano ad alcune riflessioni.
La Sentenza del
Consiglio di Stato N. 752/2015, ha preso in esame il ricorso proposto dall’Associazione Italiana Fisioterapisti, sezione della Basilicata, avverso la deliberazione della Giunta regionale n. 1058/2012, con la quale si stabiliva che “il fisioterapista potesse erogare prestazioni al singolo paziente solo su prescrizione del fisiatra o di medico specialista e che potesse utilizzare solo alcune apparecchiature elettromedicinali”. Il Consiglio ha concordato con la sentenza espressa in precedenza dal TAR regionale, il quale aveva respinto il ricorso e riconosciuto “la centralità e la responsabilità del ruolo del medico nel percorso/progetto/programma terapeutico nell’area della riabilitazione e quindi la previsione del controllo di un medico fisiatra, con la diagnosi, l’individuazione e la prescrizione della terapia, ai fini dell’accesso alle prestazioni riabilitative a carico del S.S.N.”. Inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito il ruolo guida che riveste il medico all’interno dell’equipe, affermando che “i programmi riabilitativi costituiscono ulteriori specificazioni del progetto, chiaramente elaborati anch’essi dall’equipe, sotto la guida del medico e con l’ausilio degli altri operatori sanitari, tra cui il fisioterapista, la cui attività valutativa e diagnostica si svolge, dunque, sempre sotto la guida e le prescrizioni mediche del medico specialista…”.
Con la
Sentenza N. 93/2015 il TAR per il Friuli Venezia Giulia si è occupato a sua volta del ricorso presentato dal Sindacato Nazionale Area Radiologica e da un gruppo di medici dell’A.O. di Pordenone, contro la stessa Azienda, per l’annullamento della delibera del D.G relativa al “Protocollo per la telegestione degli esami radiografici convenzionali e TC senza mezzo di contrasto”, nella quale si prevedeva lo svolgimento di indagini diagnostiche, in assenza del radiologo specialista. In questo caso il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso ed ha annullato la delibera e gli atti relativi, facendo proprie le argomentazioni addotte dall’ufficio legale SNR, guidato dall'avv. Giovanni Pasceri. Il TAR ha qualificato l’indagine radiologica come “atto medico di esclusiva competenza dello specialista medico radiologo, cui va, pertanto, demandata la valutazione dell’esame in concreto sia per giustificare l’effettuazione dello stesso sia per valutarne l’utilità diagnostica”.
Com’era da attendersi, nelle sentenze i giudici hanno riaffermato che l’attività e la responsabilità delle professioni sanitarie, in questo caso di fisioterapista e di tecnico sanitario di radiologia medica, possano essere esercitate fatte salve le competenze previste per la professione medica. Tuttavia, quello che colpisce leggendo le sentenze è l’impegno che i giudici hanno posto per verificare se le attività rivendicate per le professioni sanitarie andasse in qualche modo ad invadere lo spazio riservato all’atto medico.
Per questo motivo ritengo che sia ormai indilazionabile la condivisione di una definizione di “atto medico”, che porti chiarezza nei rapporti fra i laureati in medicina e chirurgia e i profili delle professioni sanitarie e nello stesso tempo, indichi a cittadini quali sono le competenze proprie del medico. Detta decisione dovrebbe essere agevolata dal fatto che esista già una definizione europea di “atto medico”, adottata dall'Unione Europea dei Medici Specialisti:
"L'atto medico ricomprende tutte le attività professionali, ad esempio di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche. L'atto medico è una responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione".
Carmine Gigli
Presidente FESMED