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QS Edizioni - sabato 21 dicembre 2024

Lettere al Direttore

Caso Marlia: il Re è nudo!

di Massimiliano Paganini
24 maggio - Gentile direttore,
ci voleva “l’innocenza” di un giurista come Luca Benci afferrato sulle tematiche delle professioni sanitarie per dire con chiarezza quanto sotto schematicamente ripreso:Primo, il tecnico sanitario di radiologia medica in forza della legge 26 febbraio 199, n. 42 è un professionista sanitario il cui campo di attività si basa su tre criteri cardine: il profilo professionale, la formazione base e post base ricevuta, il codice deontologico (unico limite le competenze specifiche e riservate della professione medica e delle altre professioni sanitarie);
 
2 – il D.Lgs 26 maggio, n. 187 costituisce normativa generale sulla radioprotezione (art. 1) e solo incidentalmente collide con la normativa italiana di abilitazione professionale italiana. Per altro vi collide al tanto discusso articolo 5, terzo comma (“Gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere pediatrico, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze professionali”) che nella Direttiva Europea originale non è così declinato, ma fa riferimento a specialisti e sembra definire un rapporto tra medici;
 
3 – in caso di antinomia tra leggi la legge speciale (normativa professionale) deroga alla legge generale (normativa generale sulla radioprotezione);
 
4 – è largamente noto, in dottrina e in giurisprudenza, che la delega di funzioni non sia in alcun modo applicabile all’esercizio professionale;
 
5 – a Marlia i tecnici radiologi operanti non hanno commesso nessun esercizio abusivo della professione.
 
Fin qui Benci.
Occorre, però, a questo punto essere altrettanto chiari ed asserire anche:
 
6 – che con la citata legge 42/99 decade l’equivalenza atto sanitario uguale atto medico e che, quindi, vi sono oggi atti di competenza medica come la diagnosi (qualche giurista e medico legale asserisce “la diagnosi differenziale”), ma vi sono anche atti assistenziali, atti riabilitativi, atti tecnico diagnostici (che sono specifici e riservati di altre professioni) ed, infine, vi sono atti sanitari generici che “sono di coloro” che si formano nelle sedi opportune al fine di acquisire le competenze per effettuarli;
 
7 – che qualsiasi operatore sanitario prima di effettuare una prestazione effettua una anamnesi al paziente e che di conseguenza l’anamnesi non è un atto medico. Nello specifico il tecnico radiologo prima di eseguire un esame espleta una anamnesi tecnica che ha lo scopo di definire come condurre al meglio lo studio radiologico che si appresta ad eseguire; si aggiunge anche che la raccolta di dati tramite questionari prima di eseguire una risonanza o una TC non è un atto medico come non lo è verificare lo stato di gravidanza di una paziente che deve sottoporsi a radiazioni ionizzanti;
 
8 – che l’informativa al paziente circa la prestazione che un qualsiasi professionista sanitario si appresta ad effettuare al paziente non è un atto medico, ma un dovere del professionista per altro all’interno di un rapporto obbligazionario tra debitore e creditore della prestazione; esisteranno, quindi, informative riferite ad atti medici, ma altrettante (e forse più) riferite ad atti assistenziali, riabilitativi, ortottici, tecnico-diagnostici;
 
9 – che il consenso alla prestazione sanitaria non è un atto medico, ma è il poter disporre in maniera valida (consapevole e cosciente) del paziente di beni giuridici che sono per lui disponibili e che rende lecita l’attività sanitaria (medica, infermieristica, fisioterapica, tecnico diagnostica, eccetera, eccetera, eccetera);
 
10 – che i professionisti sanitari (non medici) svolgono la propria attività su prescrizione, in autonomia, in collaborazione, ma non su delega di funzioni che, come ha ben spiegato Benci, non esiste. Per altro prima di “abusare” del termine delega sarebbe buona cosa verificare che cosa si intenda da un punto di vista giurisprudenziale per delega e quali criteri debbano ricorre affinché questa sia valida.
 
Si potrebbe andare avanti, ma ci sono dei numeri che impongono rispetto e il numero “10” è uno di quelli.
E’ giunto il momento che le Istituzioni interpellate dalla Federazione Nazionale (Ministero “in primis”) chiariscano quanto richiesto dalla Federazione medesima, ma anche il significato della normativa professionale che coinvolge non solo i TSRM, bensì altre 21 professioni.
 
L’augurio personale, poi, è che questo momento di chiarezza divenga la base per costruire insieme ai Medici Radiologi un’Area Radiologica forte e che questa sia la nostra “casa comune”: luogo di confronto, di crescita professionale e umana, di giornate “piene di vita” e soprattutto di dedizione al paziente.
 
Massimiliano Paganini    
Responsabile Gruppo Aspetti Medico – Legali
Federazione Nazionale TSRM
24 maggio 2013
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