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QS Edizioni - lunedì 28 ottobre 2024

Lettere al Direttore

Il valore di una sentenza penale di patteggiamento sul giudizio contabile

di Fernanda Fraioli
immagine 24 ottobre -

Gentile direttore,
una recente sentenza di condanna a carico del Direttore di S.C. di Chirurgia Vascolare al pagamento, in favore dell’Azienda Ospedaliera di appartenenza di importi a titolo di risarcimento per ben quattro tipologie di danno erariale, ci offre l’occasione per fare il punto sul rapporto tra il patteggiamento in sede penale e il giudizio in sede contabile.

Nello specifico, le poste di danno che il sanitario è stato condannato a rifondere sono: il danno patrimoniale da omesso riversamento della quota spettante all’Amministrazione delle visite mediche effettuate; il danno patrimoniale da erogazione sine causa dell’indennità di esclusività e relativi oneri a carico dell’Azienda Ospedaliera; del danno da inosservanza di debito orario ed, infine, del danno all’immagine, per il disdoro interno ed esterno arrecato alla struttura sanitaria con il comportamento tenuto.

Come accertato dalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale penale ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il medico, con più azioni criminose, dal 2010 al 2019, aveva commesso vari reati, appropriandosi delle somme versate dai pazienti dopo le visite effettuate presso centri medici in regime di convenzione intra moenia, senza alcuna fatturazione e versamento all’Azienda Ospedaliera della quota parte, nonché allontanandosi, dopo aver timbrato l’ingresso all’Ospedale con badge, per recarsi nei centri medici privati e svolgere fuori dall’orario consentito l’attività intra moenia.

A seguito di ciò, la contestazione da parte della Procura contabile a titolo di dolo che ha comportato la condanna al risarcimento del danno all’Azienda Ospedaliera.

In disparte qualche tecnicismo giuridico, da evidenziare è il rilievo della sentenza penale di patteggiamento sul giudizio contabile.

A fronte della vigenza di un articolo ben preciso (art. 651 c.p.p.) che disciplina gli effetti della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno, statuendone l’efficacia di giudicato, se emessa a seguito di dibattimento, i giudici contabili hanno richiamato la propria consolidata giurisprudenza secondo la quale questa norma si applica al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, con la conseguenza che il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante, restando quindi preclusa alla Corte dei conti ogni valutazione e statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali del pronunciamento del giudice penale.

Precisando che, non rientra nell’ambito di detto articolo la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), la quale “non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile”, (secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 445, co. 1-bis, c.p.p., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

A questo punto operano uno spaccato tra la situazione precedente alla novella legislativa e quella attuale in termini di rilevanza della sentenza di patteggiamento.

Perché, se prima di quest’ultima modifica, la giurisprudenza contabile attribuiva alla pronuncia di patteggiamento una speciale valenza, avendo il PM e le parti concordato sulla qualificazione giuridica e avendo il giudice penale verificato la congruità della pena rispetto alla gravità dell’offesa e soprattutto l’insussistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento dell’imputato; successivamente alla sua entrata in vigore, è dell’avviso che il legislatore, al fine di incentivare il ricorso allo strumento deflattivo, ha inteso ridurre l’efficacia extra-penale della sentenza di patteggiamento, senza tuttavia che tale scelta possa estendersi fino all’irrilevanza del materiale probatorio raccolto, che pertanto rimane utilizzabile in sede di giudizio contabile, non automaticamente, bensì previa valutazione del giudice contabile, e può concorrere così alla formazione del libero apprezzamento e convincimento del medesimo.

Tanto significa anche possibilità di una più benevola valutazione finale nell’ipotesi di rilevata insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità contabile.

Prima, infatti, il giudice contabile poteva ritenere come tacita ammissione di colpevolezza la decisione dell’imputato di chiedere il patteggiamento della pena e, nei giudizi diversi da quello penale, pur essendo precluso al giudice l’accertamento e la valutazione dei fatti in maniera difforme da quello contenuto nella sentenza ex art. 444 c.p.p., quest’ultima assumeva un particolare valore probatorio, vincibile solo attraverso specifiche prove e una specifica motivazione da parte del giudice contabile.

Ora, invece, ha un maggiore margine di manovra nell’esaminare gli atti, con specifico riferimento al materiale istruttorio raccolto in sede penale e ai provvedimenti emessi dal giudice penale, per verificare se sussistano prove incontrovertibili circa la condotta illecita tenuta dal soggetto e, per ciò solo, causativa di danno all’erario.

Ed è quel che ha fatto nel caso in esame, esaminando le risultanze della documentazione contabile sequestrata in sede di indagini penali; dei gestionali informatici utilizzati nei centri presso cui il medico prestava l’attività intra moenia, ove erano registrati i pazienti visitati ad insaputa dell’Azienda Ospedaliera in quanto non registrati parallelamente sul Sistema di prenotazioni C.U.P. A.L.P.I.; dalle dichiarazioni rese da dipendenti e pazienti di detti centri medici, che hanno confermato un numero cospicuo di visite effettuate senza rilasciare documentazione fiscale per la prestazione resa, né far procedere all’incasso il centro medico convenzionato del corrispettivo con pagamento elettronico nella maggior parte dei casi a fronte di prezzo inferiore alla cifra stabilita da convenzione.

Riscontrandone, però, il dolo, ovvero la coscienza e volontà di porre in essere queste condotte illegali, in modo ripetuto, nella piena consapevolezza dei plurimi pregiudizi, innanzitutto patrimoniali, arrecati alla P.A.

Se con riferimento a tale posta di danno, il giudice contabile ha concordato con la valutazione effettuata dal giudice penale nel sequestro preventivo operato, per il danno, pur sempre patrimoniale ma da erogazione sine causa dell’indennità di esclusività e relativi oneri a carico dell’Azienda Ospedaliera, quello contabile ha proceduto secondo i propri parametri.

Il rapporto di lavoro con vincolo di esclusività di cui alla vigente normativa e del CCNL di comparto, secondo la quale i dirigenti medici possono per essa optare – esattamente come il soggetto in commento – in funzione del contemperamento del più efficiente perseguimento delle prestazioni della sanità pubblica (o, in alternativa con facoltà di esercizio di attività libero-professionale c.d. extra moenia), consente di riconoscere il trattamento economico aggiuntivo proprio per la scelta del rapporto di lavoro instaurato con l’Azienda Sanitaria.

Privilegio che viene meno quando il dipendente viola il patto (tecnicamente detto sinallagma contrattuale) arrecando un chiaro pregiudizio al perseguimento dell’interesse pubblico, come disciplinato dalla richiamata disciplina normativa e negoziale essendo detta indennità finalizzata a remunerare l’attività intra moenia esercitata dal medico da svolgersi nell’interesse dell’Azienda Ospedaliera e in ultima analisi dei cittadini.

La quantificazione di tale posta di danno è stata effettuata secondo la misurazione operata dall’Azienda Ospedaliera.

Quanto al danno da inosservanza del debito orario – per il quale il sanitario era già stato sottoposto a procedimento disciplinare con irrogazione di relativa multa – la quantificazione nel giudizio contabile origina dall’atto di costituzione di parte civile in sede penale e nella certificazione redatta dall’Azienda Ospedaliera e trova giustificazione nella considerazione che l’osservanza dell’orario di lavoro costituisce di per sé un parametro oggettivo cui correlare il sostanziale conseguimento dell’interesse pubblico ad un’efficiente prestazione di servizi di sanità pubblica, stante peraltro, la precisa disposizione in materia di orario di attività contenuta nel contratto individuale di lavoro del sanitario.

Quanto, infine, al danno all’immagine, notoriamente quantificabile in via equitativa ovvero in considerazione degli elementi che caratterizzano il comportamento del soggetto, è quello che ha arrecato un rilevante discredito all’immagine dell’Amministrazione ledendone il prestigio e la reputazione sia all’esterno, ovvero presso la collettività, per la diminuita considerazione nell’opinione pubblica nel settore in cui l’amministrazione danneggiata opera; sia all’interno, per l’incidenza negativa sull’agire delle altre persone fisiche che compongono la P.A.

Senza che a concretizzarlo concorrano unicamente le notizie stampa la cui diffusione comporta, semmai, solo un effetto amplificativo della lesione già prodotta dalla semplice divulgazione del fatto illecito all’interno dell’Amministrazione.

E soprattutto senza che la modifica normativa, prima evidenziata in merito alla valutabilità delle prove da parte del giudice contabile (nuova formulazione dell’art. 445, co. 1-bis c.p.p. recata dall'art. 25, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia"), abbia a limitarne il potere.

A conclusione, una notazione di non poco momento.

Circa la quantificazione del danno bisogna tenere conto, non già dall’eventuale costituzione di parte civile dell’Amministrazione Sanitaria danneggiata, bensì dell’integrale ed effettivo ristoro del danno, fermo restando che degli eventuali risarcimenti parziali si deve tener conto in sede di liquidazione del danno contabile non sussistendo una duplicazione di giudizio se il Procuratore Regionale agisce per un danno eccedente quanto già ottenuto dall’Amministrazione a seguito della costituzione di parte civile in sede penale, salvo tener conto in sede esecutiva delle somme versate a titolo risarcitorio.

Fernanda Fraioli

Presidente di Sezione della Corte dei Conti
Procuratore regionale per il Piemonte

24 ottobre 2024
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