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QS Edizioni - venerdì 4 ottobre 2024

Lettere al Direttore

I “nuovi” OSS e Assistente Infermiere: la gatta frettolosa fa i gattini ciechi

di Marcello Bozzi
immagine 4 ottobre -

Gentile direttore,

il giornale da Lei diretto ha dato uno spazio importante ad un dibattito riguardante la revisione del Profilo dell’OSS e l’istituzione della nuova figura dell’Assistente Infermiere ed ha giustamente evidenziato i tanti “mal di pancia” espressi da OO.SS., , Associazioni, singoli professionisti ed altri stake-holder.

QS in data 3 ottobre riporta “È stata proprio la ormai cronica carenza di infermieri, cui non si riesce a far fronte, ad aprire le porte al progressivo sviluppo dell’Operatore sanitario e anche alla necessità di istituire una nuova figura ancor più specializzata che prende appunto la denominazione di ‘assistente infermiere’ o super Oss com’è stata ribattezzata” … e forse questo è di aiuto per comprendere la “genitorialità” delle nuove determinazioni.

Vale la pena di ricordare che dette figure professionali c’erano già (OSS e OSS FC), con l’indubbia necessità di riformulare i contenuti formativi ed il profilo professionale di entrambe le figure professionali, la cui istituzione risale rispettivamente a 23 e 21 anni fa!

I contenuti dei due “nuovi” profili professionali, pur mantenendo elevati livelli di sovrapposizione con i precedenti di OSS (2001) e di OSS FC (2003), descrivono in maniera “più moderna” i contenuti formativi e l’operatività degli stessi.

La lettura e l’approfondimento dei due Decreti consentono di evidenziare sia aspetti positivi, migliorativi dei precedenti, sia degli aspetti negativi, magari di portare in discussione e correggere con successivi Atti, in particolare:

Relativamente all’Assistente Infermiere

  • la parte istruttoria che anticipa il contenuto del Decreto istitutivo della figura di Assistente Infermiere riporta “considerato lo scarso impatto sulle organizzazioni derivante dalla formazione di operatori socio sanitari in applicazione dell’Accordo Stato regioni del 16 gennaio 2003 per la formazione complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio sanitario e la necessità di aggiornarne i contenuti e le afferenze professionali”. È ovvio che se viene definita una nuova figura professionale e questa non viene contrattualizzata, è normale riscontrare “uno scarso impatto sulle organizzazioni
  • viene ben definita “la responsabilità della correttezza delle attività svolte” (art. 1) e per “l’esecuzione delle attività affidategli” (art. 4)
  • viene specificato che “le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono annualmente il fabbisogno formativo e il fabbisogno professionale di Assistente infermiere”. Questo implica la definizione (auspicabilmente a livello nazionale) di criteri e standard di riferimento per la determinazione delle dotazioni organiche a livello ospedaliero, territoriale e residenziale, ma anche la necessità di rivedere i Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento, al fine di evitare ripercussioni giuridico-amministrative a seguito di fatti od eventi di interesse giudiziario
  • sicuramente adeguati i requisiti curricolari per l’ammissione al corso (art. 6 - scuola secondaria II grado) e la durata del corso (art. 9 – 500 ore, migliorativa della precedente determinazione di 300 ore)
  • molto ben definito il requisito curricolare per ricoprire la funzione di Coordinatore del Corso (ma perché non definirlo “Direttore”?) individuato nella figura infermieristica in possesso della laurea magistrale (art. 12)
  • ben definito anche il tirocinio e il tutoraggio (art. 13) … ma rimane il dubbio della validità dello stesso se realizzato in contesti dove i modelli organizzativi ed i sistemi di cura e assistenza sono ancora “ancorati” alle regole di un passato, con tante resilienze al cambiamento (perché il cambiamento fa paura!)
  • una precisa definizione della Commissione di esame che prevede due inrmieri designati dall’Ordine Professionale competente per territorio (con l’attenzione ad evitare possibili rischi di “conflitto di interesse”
  • sicuramente positiva la previsione dell’aggiornamento professionale (art. 17 – n. 1 ora ogni mese lavorato … forse sarebbe stato meglio definire n. 12 ore / anno)

Relativamente all’Operatore Socio Sanitario

  • la parte istruttoria che anticipa il contenuto del Decreto istitutivo della figura di Operatore Socio Sanitario riporta “considerato - la rilevanza della figura dell’operatore socio-sanitario presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali del Paese per l’assistenza alla persona (peccato la scarsa / nulla valorizzazione fino ad oggi), le profonde modificazioni nelle realtà organizzative, clinico-assistenziali e sociali che si sono verificate negli ultimi vent’anni (ricordate a parole ma mai nei fatti), le variazioni nella domanda di salute collegate all’invecchiamento della popolazione, all’aumento della multimorbilità e cronicità che richiedono un continuo sviluppo di competenze di tutti gli operatori che a vario titolo intervengono nel processo di presa in carico, cura e assistenza della persona (inutile rivedere contenuti formativi e profili professionali se non si modificano le organizzazioni), l’aumento della presenza di alunni con disabilità che richiedono assistenza durante la frequenza degli istituti scolastici (chissà se sono stati sentiti i Dirigenti Scolastici per meglio comprendere se è questa la figura professionale necessaria … nell’eventualità che lo fosse … con chiara definizione dei costi e delle relative afferenze)
  • viene ben definita la responsabilità delle regioni e delle PP.AA. nella individuazione del fabbisogno di OSS (Art. 3), così come era ben specificato nella precedente definizione del 2001 … ma forse non c’è contezza della realtà dei fatti che si caratterizza per una totale assenza di detta figura professionale in diverse Regioni del Paese e/o dell’utilizzo non corretto della stessa
  • anche per l’OSS è specificato che detta figura professionale “è responsabile della corretta esecuzione delle attività attribuite” (art. 5)
  • il requisito di ammissione al corso (art. 7) è il possesso del Diploma di scuola dell’obbligo (forse era il caso di fare un salto in avanti) e il compimento del 18 anno di età, oltre al riconoscimento del livello B1 della conoscenza della lingua italiana (per operatori stranieri)
  • relativamente al Coordinatore del Corso (art. 13) il Decreto specifica che lo stesso “deve essere in possesso della laurea magistrale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in ambito sanitario, socio- sanitario, sociale o educativo-formativo ed esperienza professionale pluriennale in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o nella gestione di corsi di formazione per il profilo di Operatore Socio-Sanitario” . Non esiste!!! Il criteri deve essere il medesimo di quanto definito per l’Assistente Infermiere. Si aprirebbero scenari dove in tanti, senza conoscenze e competenze specifiche, andrebbero ad occuparsi di progetti formativi teorici e pratici senza averne i saperi necessari (pur comprendendo i possibili tanti “appetiti”)
  • per quanto concerne il tirocinio clinico e la funzione di tutoraggio (Art. 14), stante il fatto che in diverse regioni la figura dell’OSS, pur essendo prevista di fatto non è presente, è ovvio che in tali strutture le attività di tirocinio e stage per gli OSS non possono essere né previste, né tanto meno realizzate.
  • per quanto concerne la Commissione di Esame (art. 17) è indispensabile prevedere la medesima strutturazione della commissione prevista per l’Assistente Infermiere (che è la prosecuzione per percorso formativo dell’OSS). Prevedere qualcosa di diverso significa non conoscere le gravi criticità presenti, sia a livello linguistico (per chi si occupa di servizi alle persone la conoscenza della lingua è fondamentale), sia a livello di conoscenze e competenze. E potrebbe anche essere opportuno specificare (molto bene) che l’attestato di qualifica non trova collegamento con il pagamento della quota di iscrizione ma con il riscontro di conoscenze e competenze
  • anche per l’OSS il riscontro positivo della previsione dell’aggiornamento professionale (art. 18 – n. 1 ora ogni mese lavorato … forse sarebbe stato meglio definire n. 12 ore / anno)
  • in ultimo una osservazione alla competenza 3 – attività assistenziali a carattere sanitario e socio assistenziale – Tra le altre cose viene specificato “Sostenere, compensare o sostituire, nelle situazioni a bassa complessità assistenziale e stabilità clinica, assistiti e famigliari nello svolgimento di attività di autocura, intervenendo direttamente anche nella preparazione e nell’assunzione di terapia farmacologica, con la supervisione e indicazioni operative dell’infermiere o del medico”. Forse sarebbe stato necessario un diverso coraggio ed una migliore descrizione (ad evitare possibili ripercussioni giuridico-amministrative e problemi agli utenti/ospiti ed agli operatori.

Concludendo:

  • Il progetto pare essere andato a buon fine (con la/le genitorialità forse ancora da definire)
  • Pare che il mondo professionale (in particolare quello della “prima linea” - poco informato e zero dibattiti al riguardo) abbia un basso livello di condivisione
  • Certamente vanno ridefinite le organizzazioni. La questione non è di facile realizzazione perché bisogna lavorare su ogni livello dell’articolazione organizzativa infermieristica e sviluppare tutte le attività formative necessarie al cambiamento, tenendo presente che l’Infermiere è formato sul processo concettuale (diagnostico prima e progettuale poi) ma l’operatività, in troppi casi, si realizza privilegiano la parte prestazionale a quella concettuale (perché si è sempre fatto così!).
  • a fronte di una evoluzione normativa e formative degli infermieri (e delle altre 22 professioni sanitarie) è indispensabile rivedere le organizzazioni, i ruoli e le responsabilità (non ha senso e non ha significato elevare la formazione ad invarianza delle organizzazioni
  • forse è il fomento di rivedere (modernizzare) anche il Profilo Professionale dell’Infermiere (vecchio di 30 anni … istituito prima dell’attivazione dei Corsi di Laurea di I e II livello
  • serve una governance (disciplinare – con valorizzazione vera nella dirigenza, strutturata ed istituzionalizzata su tutto il territorio nazionale, al pari di quanto avviene nelle altre dirigenze sanitarie) di alto profilo per il governo dei progetti e dei processi riorganizzativi.

A cose fatte, proviamoci e crediamoci (magari modificando le criticità presentate).

Marcello Bozzi
segretario ANDPROSAN – Associata COSMED

4 ottobre 2024
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