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QS Edizioni - mercoledì 18 settembre 2024

Lettere al Direttore

Osteopata, un profilo a ‘sovranità’ limitata

di Gianni Melotti
immagine 18 settembre -

Gentile Direttore,
leggendo i vari interventi sull’osteopatia ho come l’impressione che si voglia fare i conti senza l’oste/profilo. Certo la materia è “scivolosa, ma l’evoluzione della vicenda non può non rivestire un carattere di interesse pubblico, visto che impatterà in maniera rilevante sulla salute dei cittadini e sui confini con altre professioni sanitarie che già si occupano, a pieno titolo, di prevenzione e recupero funzionale.

Dicevo che si vogliono fari i conti senza l’oste/profio, perché, figurando l’Osteopata tra le professioni della prevenzione si è configurato un unicum italico ovvero un professionista che non potrà occuparsi di patologie e di disturbi riconducibili alle stesse, intervenendo solo in caso di non meglio specificate “disfunzioni osteopatiche” che dovranno essere certificate dal medico prescrittore. E qui sarà interessante capire come faranno i prescrittori ad escludere che la “disfunzione somatica” sia riconducibile ad una patologia, ma tant’è.

Trovo del tutto inutili i riferimenti alla situazione internazionale, perché l’Osteopata in “salsa italica” avrà ambiti e competenze molto ristretti. Se ne dovranno fare una ragione perché molte delle competenze che oggi vantano sono già del Fisioterapista. Il CSS è stato chiaro: solo prevenzione e nulla di patologico.

Sul tema delle competenze, della complessità e ambiguità potenziale del quadro generatosi si è già autorevolmente espresso il TAR Lazio, con sentenza n.12312/23, che ha riconosciuto che per di evitare “parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute, o con le specializzazioni delle stesse” il legislatore ha agito “una operazione di ponderata mediazione e scrupolosa armonizzazione”. Al riguardo il Giudice estensore avverte che “l’eventuale sconfinamento all’atto dell’esercizio concreto della professione nell’alveo delle competenze normativamente attribuite ad altri professionisti rappresenta una circostanza che potrà rilevare dinanzi all’Ordine professionale di appartenenza, che sarà tenuto peraltro a garantire l’osservanza da parte dei professionisti iscritti all’albo delle norme dettate dall’ordinamento ai fini della formazione, accesso ed esercizio della professione, anche attraverso l’adozione di provvedimenti disciplinari, giungendo in ipotesi fino alla sospensione o cancellazione dall’albo, con conseguente preclusione dell’esercizio della professione.”

Dunque se è chiara la collocazione nell’area della prevenzione e i confini dettati dalle competenze, già riconosciute ad altre professioni, ne conseguono gli obblighi di vigilanza affidati all’Ordine di appartenenza.

Il non fare il conto con l’oste/profilo, come ho già avuto modo di scrivere, lo si ritrova anche nei nascenti CdL. Le criticità sono evidenti e lo sconfinamento dal profilo dell’Osteopata, con l’invasione di altrui competenze, è concreto, superando l’ambito delle disfunzioni somatiche in ambito muscolo-scheletrico, senza considerare altri svarioni come nel modulo della reumatologia che, a Verona, è stato copiato da Fisioterapia tant’è che, nel copia-incolla, hanno anche lasciato il riferimento alla fisioterapia: Acquisire le conoscenze essenziali per comprendere le principali malattie reumatologiche attraverso:…. le scale di valutazione e l’epidemiologia delle principali malattie reumatiche specie di quelle più suscettibili di trattamento fisioterapico”.

Insomma, a fronte di evidenti abbagli in fase di definizione degli ordinamenti didattici, viene da chiedersi quali saranno le azioni concrete da parte degli Ordini cui compete la vigilanza sull’operato dei singoli futuri iscritti.

Molto lavoro ancora da fare ma una chiarezza di fondo c’è: l’Osteopata in Italia non potrà esercitare come forse in molti credono. Pena evidenti conseguenze.

Gianni Melotti
Fisioterapista

18 settembre 2024
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