16 settembre -
Gentile Direttore, vorremmo porre all'attenzione dei lettori la delicata situazione in cui versano i circa 13.000 professionisti iscritti agli Elenchi speciali ad esaurimento (ESE) presso gli Ordini TSRM PSTRP. A questi professionisti spettano tutti gli obblighi previsti per gli iscritti agli albi professionali, quali il pagamento della stessa tassa di iscrizione, gli stessi diritti di segreteria, la stessa tassa governativa, e il rinnovo dell’iscrizione. Inoltre, devono essere in possesso di PEC, assolvere agli obblighi ECM e sottoscrivere un’assicurazione obbligatoria. Tuttavia, non hanno il diritto di voto nelle assemblee, pertanto non possono votare l’elezione del Consiglio Direttivo, che è l'organo esecutivo che definisce la politica istituzionale dell’Ordine, né esprimersi su questioni fondamentali come il bilancio o la tassa di iscrizione.
Questa decisione è stata presa dalla Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP, come indicato nella circolare n. 55/2022, basandosi sul fatto che gli articoli 14 e 16 del DPR 221/1950 riservano tale diritto di voto soltanto ai professionisti "iscritti agli albi". In pratica, la Federazione ha ritenuto che questi due articoli, aggiornati dalla Legge n. 3 del 2018, non si applichino in modo estensivo agli iscritti agli elenchi speciali. Tuttavia, risulta evidente che le normative che hanno istituito gli ESE (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e il DMS del 9 agosto 2019) sono successive alla Legge n. 3/2018. Pertanto, un Ordine istituito in virtù della Legge n. 3 non può vietare il diritto di voto a un iscritto agli ESE, a meno che ciò non sia espressamente previsto dallo statuto o dal regolamento approvato dal Ministero della Salute, come richiesto dall'art. 35 del DPR 221/1950.
Poiché nessun regolamento generale, né quello dell'Ordine né quello della Federazione prevedono un divieto esplicito di voto per gli iscritti agli elenchi speciali, riteniamo che sia opportuno che la Federazione rimuova tale divieto e che il Ministero della Salute intervenga per tutelare i diritti di questi professionisti. Inoltre desideriamo richiamare l'attenzione su una recente disposizione approvata durante i lavori di conversione del Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (cd. "Decreto PA 2"). Questa norma sancisce che gli ordini professionali non sono assimilabili alle amministrazioni statali, in quanto enti di natura associativa, in equilibrio economico e finanziario.
Dato che gli ordini professionali sono, dunque, enti associativi, a questi si dovrebbe applicare l'art. 21 del Codice Civile, che garantisce il diritto di voto in assemblea a tutti gli associati.
Ci auguriamo dunque che la FNO TSRM PSTRP faccia la propria parte per garantire una piena tutela dei diritti di tutti i suoi iscritti, compresi coloro che fanno parte degli elenchi speciali.
Concludiamo con una riflessione sul diritto di voto: c'è chi lo considera un diritto innato dell'individuo, e chi lo interpreta come una funzione essenziale nel sistema democratico. In realtà, entrambe le visioni dovrebbero essere integrate, riconoscendo il voto sia come un'espressione individuale, sia come un elemento fondamentale per il funzionamento collettivo della democrazia.
Antonio Alemanno Tecnico di radiologiaVincenzo TorrisiTecnico di radiologia