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QS Edizioni - mercoledì 4 dicembre 2024

Lettere al Direttore

Colpa medica: a che punto è la riforma?

di Alessandro Parolari, Egidio Oronzo
2 luglio -

Gentile direttore,
la Società Italiana di Chirurgia Cardiaca intende contribuire attivamente al dibattito in corso e alla conseguente messa a punto del progetto di riforma della responsabilità medica, avviato dalla Commissione incaricata ad hoc Ministero della Giustizia e presieduta dal magistrato Adelchi d’Ippolito.

Prima di esplicitare la posizione ufficiale della SICCH, riteniamo utile riassumere brevemente i punti cardine della riforma: si andrebbe dalla riduzione dei tempi del processo penale alla istituzione di un sistema sanzionatorio per le denunce infondate, introducendo anche nuovi “indicatori” per la valutazione della colpa grave. Ovvero: quanto più la prestazione medica sarà “complessa”, tanto più il sanitario sarà “scusabile” in caso di errore (1). Mentre la “depenalizzazione” dell’atto medico, secondo le evidenze riferite dal presidente d’Ippolito, sarebbe, invece, strada non praticabile in quanto l’art. 24 della Costituzione prevede la inviolabilità del diritto del cittadino di poter accedere alla giustizia (2).

A breve, prenderà quindi il via l’iter legislativo che condurrà alla riforma, ma cosa non ci convince? Quali sono i rilevi e le istanze della nostra task force medico legale? I parametri di accertamento della colpa grave devono essere espressi in modo chiaro ed univoco. I “nuovi indicatori” individuati dalla commissione d’Ippolito fanno, infatti, riferimento al parametro della “complessità” della prestazione medica senza ulteriore specificazione. Il che potrebbe indurre i pazienti (nel dubbio) a presentare denunce penali anche a meri fini esplorativi (3).

Occorre allora definire l’area delle condotte punibili, al fine di scongiurare, una volta per tutte, l’utilizzo improprio del processo penale a carico degli operatori sanitari. L’azione penale ha, infatti, dimostrato la propria inefficacia oltre che onerosità. Più del 95% dei processi penali si conclude con provvedimento di archiviazione o sentenza di assoluzione. L’azione penale, dunque, è spesso strumentalizzata al fine di indurre il sanitario a pagare anche quando non ha colpa e costituisce un onere gravoso per la amministrazione della giustizia, ormai divenuto insostenibile.

L’azione penale è, inoltre, causa diretta della “medicina difensiva” ovvero di scelte e decisioni che il medico assume non nell’interesse del paziente e delle sue cure ma al solo fine di sottrarsi – preventivamente - al rischio di una denuncia penale. Un vero e proprio circolo vizioso che danneggia ambedue le parti e sottrae fonti al servizio sanitario nazionale.

Si tratta di rilevi condivisi dallo stesso Ministro della salute, Orazio Schillaci, il quale dichiarava, già lo scorso anno: “Il medico, per evitare cause e guai con la giustizia, eccede a volte negli esami da far fare: per questo agiremo depenalizzando la responsabilità medica, tranne che per il dolo, e mantenendo solo quella civile”.

L’azione civile è - in effetti – una forma di tutela “alternativa” a quella penale oggi divenuta ancora più efficace stante la possibilità, per il paziente, di richiedere il risarcimento dei danni direttamente alla compagnia di assicurazione della struttura sanitaria o del singolo esercente la professione sanitaria. Così come avviene nel caso della responsabilità civile automobilistica (4).

Non ci sembra poca cosa.

Con la consegna dei lavori da parte della Commissione sarà avviato il confronto e l’iter che condurrà alla riforma della responsabilità penale in ambito sanitario. In tale contesto, la task force medico-legale della SICCH, per il tramite del sottoscritto, dell'Avvocato Egidio Oronzo e del Dr. Marco Pagliaro, intende dare ogni più ampio sostegno e contributo finalizzato ad ottenere quelle modifiche di tipo sostanziale che tutelino, in concreto, la categoria.

Nel corso degli anni, numerosi sono stati gli interventi di modifica rivelatisi tutti affetti da limiti e criticità (5). La riforma dovrà, pertanto, raggiungere quell’effettivo punto di equilibrio tra la serenità del medico a svolgere il proprio lavoro e la tutela giuridica del paziente preteso danneggiato da episodi di malasanità.

Ultima ma importante osservazione. Fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa, il governo dovrà disporre ulteriore proroga del c.d. “scudo penale”, strumento utilizzato nel corso della emergenza Covid e che limita la sfera della punibilità del sanitario ai soli casi di colpa grave, ed ora in scadenza prevista per la fine del 2024. Riteniamo sia un atto dovuto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte.

Prof. Alessandro Parolari
Presidente SICCH

Avv. Egidio Oronzo
Task-Force Medico legale SICCH

NOTE:

  • Con la modifica dell’articolo 590 del codice penale e l’introduzione dell’articolo 590 septies c.p la commissione D'Ippolito inserisce nuovi indicatori di valutazione della colpa grave facendo riferimento direttamente all'art. 2236 del codice civile che recita: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave.
  • L' Articolo 24 della nostra Costituzione recita: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Da intendersi dunque incluso l'accesso alla giustizia penale.
  • Il sistema dei parametri indicativi le condotte esigibili in capo al sanitario nella gestione dei casi clinici (c.d.linee guida) è, infatti, - ad oggi – tutt'altro che tassativo. Si tratta, in sostanza, di meri “riferimenti” aventi carattere generale e flessibile. ' L'art. 590 sexies della L.24/17 non precisa, infatti, quale condotta (in concreto) debba porre in essere il sanitario nel caso clinico (specifico) al fine di poter andare esente da responsabilità penale. Ne consegue che ogni valutazione in merito è demandata alla interpretazione del giudice, caso caso. La norma e cosi svuotata di ogni significato. L'inadeguatezza di tale quadro normativo ha dato crescente numero di denunce penali da parte dei pazienti pretesi danneggiati da errori medici. Anche il nuovo riferimento alla complessità della prestazione non sembra idoneo a delimitare l'area della punibilità della condotte.
  • Con l’entrata in vigore in data 16.3.2024, del decreto ministeriale 232/2023 attuativo della legge 24/2017, è prevista la possibilità di esperire azione diretta che consentirà ai danneggiati da ipotesi di malasanità di chiedere il risarcimento alle compagnie assicuratrici di ospedali pubblici e privati e dei medici liberi professionisti che hanno un rapporto diretto con il paziente.
  • La responsabilità penale del sanitario che cagioni la morte o lesioni al paziente è tema oggetto di discussione ad oggi del tutto irrisolto. Diversi gli interventi normativi volti al raggiungimento di un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela del sanitario in ambito penale e quelle contrapposte dei pazienti pretesi danneggiati a seguito di episodi di malasanità. Di alcuna efficacia, in tal senso, è stata l'introduzione dell'art. 3 del d.l. 13/09/2012, n. 158 «c.d. decreto Balduzzi» il cui intervento, limitato alle sole ipotesi di colpa lieve ha, anzi, determinato un incremento esponenziale delle iniziative giudiziarie, per le ipotesi di colpa grave. Il successivo art. 590-sexies della L.24/17 attualmente vigente, al fine di sopperire a tali carenze, ha introdotto una causa di non punibilità per i reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi dal sanitario: laddove questi abbia agito nel rispetto delle buone pratiche assistenziali, delle raccomandazioni e delle linee guida pubblicate dalla comunità scientifica. Anche un siffatto intervento, tuttavia, si è rivelato carente sotto molteplici profili. Di qui il crescente numero di denunce penali che ha indotto taluni sanitari a porre in essere determinazioni finalizzate unicamente a scongiurare il rischio di essere sottoposti a giudizio penale Tale approccio ha determinato, altresì, il progressivo allontanamento - se non vera e propria rinuncia - da parte di taluni professionisti a quei ruoli e/o incarichi connotati da alto rischio. Con ogni conseguente danno al sistema sanitario nazionale ed al paziente stesso.
2 luglio 2024
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