22 gennaio -
Gentile Direttore, come sappiamo l’Osteopata risulta inserito tra le professioni sanitarie grazie alla legge 3/18, senza alcun passaggio in apposite commissioni in seno al CSS, grazie ad una modifica di articolo della legge 43/06, demandando poi, a successivi provvedimenti, l’individuazione del profilo; i titoli da considerarsi equipollenti e l’istituzione del Corso di Laurea. Ad oggi è stato individuato sia l profilo, che l’ordinamento didattico del Corso di Laurea, mentre sono aperti tavoli sull’equipollenza dei titoli pregressi alla legge Lorenzin.
Finora avevo posto la mia attenzione su quella parte del profilo che vedrà il futuro osteopata impegnato in “interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie”. In pratica prevenzione su soggetto sano.
Ho fatto quindi un balzo sulla sedia e francamente sono scoppiato a ridere, quando ho realizzato che per fare questo gli servirà una diagnosi di competenza medica come da art 2 DPR n. 131del 2021. Ma quale diagnosi se il soggetto è sano?
Qualcuno è in grado di chiarirmi la cosa e farmi capire dove eventualmente sbaglio?
Gianni Melotti Fisioterapista ed ex Pubblicista