29 settembre -
Gentile Direttore,approfitto del giornale da Lei diretto per esprimere apprezzamenti (ma anche un rammarico) per la firma del rinnovo del CCNL Dirigenza Sanitaria (comunque già scaduto da due anni, con l’auspicio di un rapido avvio delle discussioni per il rinnovo del triennio 2022/2024).
L’apprezzamento va:
• per la valorizzazione tabellare della Dirigenza delle Professioni Sanitarie al pari delle altre Dirigenze Sanitarie;
• per un piccolo riconoscimento nel fondo per la retribuzione degli incarichi, specifico per la Dirigenza delle Professioni Sanitarie;
• per migliori definizioni riguardanti l’orario di lavoro;
• per l’apertura di una “casella” riguardante l’indennità di specificità sanitaria (1.381€ … con una differenza di 7.781€ rispetto altre Dirigenze Sanitarie già beneficiarie di tale riconoscimento), con la piena consapevolezza che, stante i circa 10.000 professionisti afferenti alle Dirigenze Sanitarie ancora escluse, interessati dal nuovo beneficio, difficilmente sarebbe stato possibile qualcosa di diverso. Ora è necessario lavorare per l’allineamento economico a quanto già definito per le Dirigenze Sanitarie che già beneficiavano di tale riconoscimento. La “ratio” trova collegamento con gli studi e gli approfondimenti della sociologia e della psicologia del lavoro che hanno modificato i concetti di “multi-professionale e multi-disciplinare” in “inter-professionale e inter-disciplinare e di inter-dipendenza nel compito”, a significare che ogni professione ha specificità e caratterizzazioni proprie, dove il lavoro di ognuno ha connessioni con il lavoro degli altri. Pertanto ogni professione ha una specificità propria, con dignità di riconoscimento, al pari delle altre.
Il rammarico sta – anche questa volta – nel mancato riconoscimento dell’Indennità di Esclusività.
La Dirigenza delle Professioni Sanitarie è l’unica Dirigenza Sanitaria esclusa dal privilegio di cui sopra.
La conoscenza dell’evoluzione normativa (e la storia) delle Professioni Sanitarie e la successione dei fatti può essere di aiuto per comprendere meglio la situazione:
a. Le normative che regolamentano il funzionamento del SSN hanno “aperto” la possibilità per la dirigenza delle professioni sanitarie con l’art. 15 septies del D.Lgs 502/92 e s.m.i., richiamata successivamente dalla l. 251/2000;
b. Le normative che disciplinano le professioni sanitarie hanno definito chiaramente l’afferenza e la caratterizza-zione di “professioni sanitarie” (l.42/1999 e l. 251/2000), nonché la strutturazione della “filiera professionale” (l. 43/2006) e la relativa articolazione organizzativa (livello “generalista”, specialista, coordinatore, dirigente);
c. Le normative che regolamentano la formazione degli operatori afferenti alle professioni sanitarie hanno strutturato i Corsi di Laurea di I e II livello (core curriculum) ed hanno attivato i relativi percorsi formativi di II livello;
d. I CCNL dell’Area della Dirigenza SPTA hanno previsto l’indennità di esclusività nell’anno 2000 (CCNL 8/6/2000 – quadriennio 1998-2001).
e. La Legge 251/2000 - fondamentale riferimento per la Dirigenza delle Professioni Sanitarie - è stata pubblicata il 6/9/2000, successivamente alla firma del Contratto della Dirigenza SPTA.
f. Il primo riconoscimento del CCNL della dirigenza delle professioni sanitarie (sperimentale) è avvenuto nel 2004 (quando era già prevista l’indennità di esclusività ... ma non c’è stato alcun riconoscimento);
g. Il pieno riconoscimento di status e ruolo si è realizzato con il successivo CCNL del 2008 ... senza riconoscimento economico (di difficile comprensione, stante il fatto che si tratta di “dirigenza sanitaria”, con pari diritti e pari dignità rispetto alle altre dirigenze sanitarie), pur in presenza di un assetto normativo che non lasciava adito a diverse interpretazioni.
Da ricordare che l’Atto di indirizzo all’Aran del 26 ottobre 2017 che, relativamente al rinnovo del CCNL - oltre a precisi riferimenti al contesto generale e alle due linee prioritarie di intervento, pesantemente coinvolgenti e riguardanti la Dirigenza delle Professioni Sanitarie, dava proprio questo incarico alle parti negoziali, in particolare “… omissis … Il CCNL dovrà, altresì, definire l’opportuna collocazione del personale con qualifica dirigenziale delle professioni sanitarie, ai sensi della Legge n. 251/2000 nei limiti di cui all’art. 40 comma 1 del D.lgs n.165/2001”.
Alle parole non sono seguite le azioni!
L’auspicio è che il livello governativo e tutte le parti interessate comprendano l’importanza di superare la criticità ancora presente e riconoscere pari diritti e pari dignità alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie.
Marcello Bozzi Segretario ANDPROSAN – Associata COSMED