18 gennaio -
Gentile Direttore,
la carenza di medici disponibili per il servizio di guardia medica non si spiega soltanto con la bassa retribuzione oraria per un lavoro notturno e festivo usurante esposto ad aggressioni, con l’incompatibilità dei medici specializzandi a svolgere il servizio o con la preferenza dei medici per incarichi diurni più remunerati di medico USCA o vaccinatore nella pandemia da Covid-19.
Riguarda anche la valorizzazione e sicurezza del ruolo e la costruzione di sinergie reali con la rete delle cure primarie e dei servizi sanitari preposti all’emergenza, nell’interesse pubblico dei cittadini utenti. Per avere cura degli utenti bisogna avere cura anche degli operatori che li devono assistere. Il servizio medico di continuità assistenziale notturno, prefestivo e festivo previsto dall’art.67 dell’ACN per la medicina generale è un LEA ai sensi del DPCM 12/01/2017 (TAR Abruzzo n.489/2021).
Richiede un’analisi dell’organizzazione per garantire la sicurezza delle cure ai sensi della legge 24/2017 e la sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008. La proposta ministeriale di rinnovo della convenzione per la medicina generale con integrazione dei medici convenzionati nelle attività distrettuali, può valorizzare questo lavoro rendendolo più attrattivo per i giovani medici.
1. La continuità assistenziale eroga prestazioni mediche territoriali non differibili, cioè che non possono attendere l’intervento del proprio medico di medicina generale nelle ore diurne feriali ma che non rientrano ancora nelle prestazioni d’emergenza garantite dalla centrale operativa del 112. La distinzione non è sempre chiara per gli utenti con la conseguenza che sia la guardia medica che il 112 devono svolgere un’attività di triage e filtrare numerose chiamate che poi non risultano di propria competenza. Il triage è di competenza sanitaria con responsabilità (Cass Pen sez.IV n.39717/2019 e n.18352/2019) non delegabili ad una centrale telefonica del numero unico 116117 per le non urgenze, se gestita con personale non sanitario.
2. E’ necessario garantire ai medici una formazione specifica per la gestione in sicurezza delle patologie acute. L’attuale ACN all’art.96 ha previsto un corso regionale per i medici di emergenza sanitaria territoriale (MEST) a cui hanno accesso anche i medici di continuità assistenziale. Il corso può rendere più sicure le cure agli assistiti a domicilio, dato che i medici ospedalieri specialisti di norma non escono per interventi sul territorio.
3. La gestione in sicurezza delle patologie acute richiede la disponibilità di strumenti diagnostici e l’addestramento al loro utilizzo (eco fast ed ecg portatili, ecc.). Dovrebbero essere garantiti, almeno nelle sedi di continuità assistenziale più lontane dalle sedi ospedaliere dotate di un pronto soccorso.
4. La sicurezza per i giovani medici delle sedi di guardia medica deve essere garantita ai sensi del D.Lgs 81/2008, della raccomandazione ministeriale n.8/2007 e delle linee guida 2015 OSHA e linee guida 2015 NICE per la gestione dei pazienti aggressivi e la prevenzione della violenza contro operatori. Esse prevedono ad esempio la presenza di almeno due operatori in turno per sede, eventualmente accorpando due sedi limitrofe, o l’inserimento della sede in una struttura in cui opera altro personale 24h o un collegamento con le forze dell’ordine e la centrale del 112 o 116117, oltre a sistemi di videosorveglianza e di telesoccorso.
5. L’accesso per la gestione condivisa dei dati sanitari degli assistiti su un portale di continuità delle cure o sul fascicolo sanitario elettronico è importante per consentire ai medici di guardia di conoscere le informazioni sanitarie necessarie per un rapido e appropriato intervento domiciliare in sicurezza nel caso concreto.
6. La tenuta di un registro elettronico degli interventi da parte del medico di guardia, comprese le chiamate risolte senza un intervento domiciliare, è utile per tracciare le condotte in caso di contestazioni d’addebito.
7. L’uso della telemedicina può essere utile per un triage in videochiamata con gli operatori delle residenze per anziani e disabili per il monitoraggio di utenti fragili con patologie croniche e per meglio stabilire la necessità o meno di una visita domiciliare, sebbene il rapporto Covid-19 dell’ISS n.12/2020 abbia chiarito che nelle urgenze effettive è invece necessario l’intervento medico in presenza senza ritardo.
8. Una formazione continua istituzionale che preveda eventi condivisi con gli altri operatori sanitari della rete territoriale e della centrale del 112 è utile per una conoscenza reciproca dei ruoli che generi tra operatori collaborazione, condivisione di buone pratiche e aspettative realistiche (Cass Pen sez VI n.15096/2011).
9. Per limitare accessi impropri motivati da richieste di ripetizione di prescrizioni per continuità terapeutica la popolazione locale assistita deve essere informata sui compiti propri del servizio e della possibilità di richiedere direttamente al farmacista di turno la dispensazione senza ricetta medica dei farmaci salvavita in caso di urgenza o necessità comprovata di continuità terapeutica ai sensi del D.M. Sanità 31 marzo 2008.
10. La responsabilità civile del medico convenzionato grava sull’azienda ai sensi della legge n.24/2017, ma la responsabilità penale è personale del medico. Se il medico rifiuta indebitamente una visita domiciliare necessaria e indifferibile commette il reato di rifiuto d’atti d’ufficio art.328 CP (Cass Pen sez.VI n.34535/2019) mentre invece se l’intervento risulta non necessario il suo rifiuto è lecito (Cass Pen sez.VI n.2266/2015).
Mauro Marin
Direttore Distretto Sanitario ASFO Pordenone