Accordo raggiunto tra Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil per la disciplina dell’apprendistato nelle farmacie del farmacista collaboratore, del commesso, del contabile e del magazziniere. L'intesa, approvata il 14 giugno scorso, si inserisce nell’ambito delle trattative del rinnovo contrattuale per i dipendenti delle farmacie private siglato il 14 novembre 2011. Come previsto dal Dlgs. n. 167/2011, che rimette infatti ai Ccnl la disciplina dell’apprendistato.
Si parla di quattro figure professionali: farmacista collaboratore (I livello), contabile d’ordine (IV liv.), magazziniere (IV liv.), commesso (IV liv.).
Per tutte e quattro questi profili le assunzioni da apprendista dovranno avvenire con contratto scritto di durata triennale, con preavviso di 45 giorni in caso di recesso. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il numero complessivo di apprendisti che il titolare di farmacia può assumere non può essere superiore a quello stabilito dalla legge, cioè al 100% del personale in servizio.
La scadenza del contratto è prorogata in caso di malattia, infortunio o altre cause sospensive del rapporto superiori a 30 giorni consecutivi, con il conseguente posticipo dei benefici contributivi. Riconosciuti all’apprendista l’integrale trattamento normativo economico erogato dal datore di lavoro in caso di malattia e infortunio.
L’accordo prevede poi che la somma dei periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro diversi non possa superare la durata massima prevista dalla legge (36 mesi), salvo che dal termine dell’ultimo periodo di apprendistato svolto non siano trascorsi più di 365 giorni.
E’ possibile stipulare i contratti di apprendistato ad orario ridotto (part time), ma nel caso del farmacista collaboratore la durata minima della prestazione lavorativa in regime di part time non potrà essere inferiore alle 20 ore settimanali.
Nel contratto individuale di lavoro va riportato il piano formativo individuale (Pfi), in questo caso di durata variabile a seconda delle figure professionali. La formazione potrà essere svolta anche in modalità Fad, on the job ed in affiancamento. Dove previsto dalle normative regionali, a tale formazione tecnico-professionale e specialistica si aggiunge la formazione delle competenze di base e trasversali, come previsto dall’art. 4, comma 3, D. Lgs. 167/2011.