Come già anticipato è stata trasmessa ieri ai sindacati dei medici di famiglia (Fimmg, Smi, Snami, Intesa Sindacale) la bozza di Protocollo d’Intesa per il loro coinvolgimento nella campagna vaccinale anti Covid. L’intesa sarà una cornice entro cui si caleranno gli accordi regionali entro cui saranno individuate, sulla base delle indicazioni e delle priorità definite a livello nazionale, anche nel Piano vaccinale, “la platea dei soggetti da sottoporre a vaccinazione da parte dei medici di medicina generale, in relazione alla fascia di età, alle patologie e alle situazioni di cronicità”.
Approvvigionamento. L’approvvigionamento delle dosi di vaccino per ciascun medico di medicina generale dovrà avvenire in tempi certi e in quantità tali da consentire ad ogni medico la possibilità di garantire a tutti i propri assistiti che ne facciano richiesta la somministrazione del vaccino.
Il mancato adempimento da parte del medico ai compiti previsti dal presente protocollo a causa della mancata consegna allo stesso delle dosi necessarie a consentirgli di procedere alla somministrazione della vaccinazione ai propri assistiti richiedenti, non corrisponde ad omissione né è motivo per l’attivazione di procedura di contestazione disciplinare.
Trasmissione dati sui vaccinati. Al fine di garantire che le regioni e le province autonome trasmettano all’anagrafe vaccini nazionale anche i dati sulle vaccinazioni effettuate dai medici di medicina generale, i predetti medici sono tenuti a trasmettere i dati in questione con immediatezza, in modalità telematica, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento. Per la trasmissione dei dati, i medici dovranno attenersi alle indicazioni tecniche fornite dalla regione o P.A.. Quest’ultima metterà a disposizione il proprio sistema informativo vaccinale o usufruirà della piattaforma del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, nell’eventualità in cui abbia esercitato la facoltà di avvalersi della medesima piattaforma, in regime di sussidiarietà per le operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.
Vaccinazioni anche fuori dagli studi. Laddove i profili organizzativi e logistici della vaccinazione anti Covid-19 da effettuarsi da parte dei medici di medicina generale non consentissero la vaccinazione presso gli studi dei mmg, andrà garantito l’intervento professionale dei medici di medicina generale presso i locali delle aziende sanitarie a supporto, alle medesime condizioni economiche.
Utilizzo canale distribuzione utilizzato per l’antinfluenzale. La struttura del Commissario straordinario Covid-19, assicura la fornitura dei vaccini e dei materiali ausiliari e di consumo secondo le modalità che saranno individuate a livello regionale, tenuto conto anche degli ordinari canali di gestione vaccinale, e della popolazione che i mmg dovranno vaccinare in funzione dei piani regionali di vaccinazione, delle caratteristiche di conservazione dei singoli vaccini e della disponibilità di strumenti di conservazione e trasporto.
Laddove a livello regionale dovessero insorgere difficoltà logistiche per la distribuzione dei vaccini ai mmg, il Commissario, su richiesta delle Regioni e di concerto con il Ministero della salute, potrà valutare le concrete modalità ulteriori di intervento sussidiario per affrontare le eventuali criticità.
Finanziamento. Il finanziamento delle prestazioni aggiuntive, tra cui rientrano le vaccinazioni non obbligatorie, è a carico di quota parte del fondo sanitario nazionale. Pertanto, l’assegnazione ai mmg delle vaccinazioni anti Covid-19 rende necessario un finanziamento aggiuntivo. Il richiamato “Allegato D” del vigente ACN 23 marzo 2005 e smi prevede che per l’effettuazione delle vaccinazioni non obbligatorie vada riconosciuto al medico un trattamento economico complessivo pari ad euro 6,16 per ogni inoculazione.
Previsto anche per garantire l’adeguata organizzazione per le attività vaccinali a cui è chiamato a contribuire il medico di medicina generale, l’utilizzo delle risorse di cui al comma 468 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, secondo quanto disposto successivamente dagli accordi regionali.
A tal fine vi è l’impegno del Governo ad adottare un provvedimento di urgenza per lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle misure contenute nel presente protocollo d’intesa.
In sostanza si va verso un riconoscimento di circa 10 euro a dose se somministrata negli studi che dovrebbero salire a 28 euro se la somministrazione è fuori. Ma sul punto l’intesa è ancora nebulosa.
Luciano Fassari