Le Regioni possono “avviare progetti sperimentali finalizzati all’inserimento dei trattamenti osteopatici nell’ambito delle discipline ospedaliere”. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale che ha giudicato non fondato il ricorso del Governo contro la legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8.
Per il Governo la norma impugnata avrebbe istituito la nuova figura professionale dell’osteopata e del chiropratico il cui iter normativo, dopo la Legge Lorenzin del 2018 ancora non è terminato e conseguentemente ledendo il principio fondamentale della legislazione in materia di professioni che riserva allo Stato, secondo quanto previsto dall’art. 117, terzo comma, Cost., l’individuazione delle figure professionali.
Per la Regione Marche però “la norma impugnata, dando facoltà agli enti regionali sanitari di avviare progetti sperimentali finalizzati all’inserimento dei trattamenti osteopatici nell’ambito delle discipline ospedaliere, da attuare con specifici protocolli, implicherebbe l’istituzione nell’ordinamento regionale della nuova figura professionale dell’osteopata, nonostante che i procedimenti avviati, ai sensi della legge n. 3 del 2018, per la definizione dello statuto dell’osteopata e del chiropratico, non si siano ancora conclusi”.
Nello specifico ad avviso della difesa regionale la norma “si limiterebbe, infatti, a disporre, secondo quanto testualmente previsto, che «[g]li enti del servizio sanitario regionale possono attivare progetti sperimentali finalizzati all’inserimento dei trattamenti osteopatici nell’ambito delle discipline ospedaliere» e a precisare che tali progetti devono essere attuati mediante specifici protocolli, senza però che da essa si possa, in alcun modo, ricavare una surrettizia introduzione nell’ordinamento della figura professionale dell’osteopata”.
Ebbene la Consulta ha accolto le tesi della Regione. “La disposizione in questione, attribuendo agli enti del servizio sanitario regionale la facoltà di attivare progetti sperimentali finalizzati all’inserimento dei trattamenti osteopatici nell’ambito delle discipline ospedaliere, ha lo scopo, nelle more del processo di definizione dello statuto della figura professionale dell’osteopata e del chiropratico, di predisporre, in una ottica di gradualità e di sperimentazione, l’adeguamento dell’offerta sanitaria regionale alle nuove esigenze, in una prospettiva che appare, peraltro, di continuità rispetto al passato, considerati i numerosi studi clinici in materia di trattamenti osteopatici che risultano essere stati effettuati negli ospedali italiani”.
“D’altronde – spiega la Consulta -, il tema dei progetti sperimentali non può non essere valutato pure nella sua dimensione organizzativa e di prevenzione dei rischi connessi all’introduzione delle nuove forme di terapia nelle strutture ospedaliere”. E inolte nel caso in esame “la norma impugnata non introduce alcuna nuova figura professionale, limitandosi a conferire agli enti del servizio sanitario regionale la facoltà di avviare progetti sperimentali finalizzati all’inserimento dei trattamenti osteopatici nell’ambito delle discipline ospedaliere”.
“Pertanto – rileva la Consulta - , l’esercizio della potestà legislativa regionale, laddove non direttamente incidente sulla istituzione e regolamentazione di nuove figure professionali, non può ritenersi precluso o limitato. Appare, anzi, legittimo e ragionevole che la Regione Marche abbia ritenuto, a fronte della previsione nella legge n. 3 del 2018 delle istituende professioni dell’osteopata e del chiropratico, di rimettere agli enti del servizio sanitario regionale la facoltà di avviare progetti sperimentali per l’inserimento dei trattamenti osteopatici nell’ambito delle discipline ospedaliere. Tali progetti non implicano, infatti, sotto alcun profilo, l’anticipazione dell’esito della definizione dello statuto della figura professionale dell’osteopata, anche in considerazione della circostanza che la norma regionale demanda la loro attuazione a specifici protocolli che, fissando le concrete modalità di svolgimento dei trattamenti osteopatici, dovranno necessariamente rispettare la normativa vigente in materia”.
L.F.