La definizione di “lavoratore fragile” riportata nella Circolare n.13 dei Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Salute comporterà un notevole incremento di ricorsi avversi ai giudizi di inidoneità parziali e temporanei formulati a margine della sorveglianza sanitaria dai Medici Competenti, soprattutto nei settori lavorativi delle costruzioni e manifatturiero, senza ovviamente escludere gli altri settori, anche della Pubblica Amministrazione, compreso i lavoratori della scuola, in considerazione delle agevolazioni o ai problemi legati proprio alla condizione di fragilità.
I dati su cui si basa la circolare portano a una precisazione importante sul tema: i lavoratori in età avanzata, con più di 55 anni, non sono automaticamente dei lavoratori fragili.Il fattore anagrafico, da solo, non è causa di una maggiore vulnerabilità: determinante, invece, è la presenza di “comorbilità
”, ovvero di più patologie, che
“possono integrare una condizione di maggiore rischio”.
Nel caso degli ambiti “costruzioni e manifatturiero” dove non sarà possibile utilizzare facilmente, come avviene nella maggior parte delle attività lavorative, il lavoro agile per “recuperare” il lavoratore fragile, saranno innescati legittimi contenziosi difficilmente gestibili, perché legati anche al rispetto di tempistica indicata dalla normativa. In questi casi, infatti, dopo la scadenza del 15 ottobre 2020 indicata dalla legge 77/2020 art.90, non sarà più applicato il c.3 dell’art.83 della stessa legge che dice: “l’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”.
Ecco perché è pienamente condivisibile la preoccupazione dell’Associazione Nazionale Medici Aziendali, (ANMA)che raccoglie la maggioranza dei medici competenti, manifestata, tra l’altro, in una nota ufficiale, inviata qualche giorno fa proprio ai Ministeri del Lavoro e della Salute in riscontro alla circolare n.13, in cui viene illustrata la delicata situazione dei lavoratori fragili.
“E’ un aspetto da non sottovalutare, ha precisato il presidente Anma
Umberto Candura, quello legato alle situazioni lavorative nelle quali per un lavoratore fragile non è applicabile lo smart working (ad esempio lavoratori del settore manifatturiero o delle costruzioni) e non sono più in vigore le “protezioni emergenziali” quo ante. Per queste fattispecie la Circolare indica chiaramente che il Medico Competente è chiamato ad esprimere un giudizio di inidoneità temporanea legato all’emergenza sanitaria. Siamo ben consci di questa responsabilità, giusta ed indelegabile, ma altrettanto delle conseguenze che ne derivano – nell’attuale quadro normativo – e che possono incrinare il rapporto di fiducia che deve intercorrere tra Medico Competente, lavoratore, Datore di Lavoro, rappresentanze sindacali.
“Nell’ambito della “fragilità”, ha aggiunto, un giudizio di inidoneità temporanea formulato per i lavoratori privi di sbocco nello smart working, determina presumibilmente l’allontanamento dal lavoro con le relative conseguenze economiche. Non a caso alcuni Associati ci riferiscono di essere già stati “messi sull’avviso” del ricorso avverso il giudizio di idoneità, poiché tale giudizio rappresenta per i lavoratori interessati, l’ingresso in un limbo nel quale si potrebbero trovare senza tutela economica, costretti all’inattività.”
Nella stessa nota l’Anma sottolinea “la propria soddisfazione di aver svincolato il concetto di “fragilità” dal mero indice dell’età del soggetto lavoratore (55 anni) che nell’accezione precedente aveva determinato notevoli problematiche applicative.”
Altro aspetto positivo della Circolare 13/2020 da sottolineare, scrive Anma, “è il richiamo a fornire una precisa documentazione sanitaria a supporto della condizione di fragilità su cui il Medico Competente possa basarsi per giustificare la richiesta del lavoratore, in quanto il Medico Competente non ha “competenze” in ogni branca della Medicina e da ciò ha la necessità da una parte dell’attivo ed orientato parere del Collega specialista, dall’altra dell’aperta e solidale collaborazione del Medico di Medicina Generale, nonché di indicazioni di percorso il più possibile uniformato per gestire ogni situazione nel rispetto del dettato normativo, dei Codici etici e dell’equità.”
Riteniamo, perciò, utile richiamare la procedura prevista dalla normativa per presentare un ricorso avverso al giudizio formulato del medico competente in occasione della sorveglianza sanitaria.
Nel caso in cui il giudizio non sia condiviso, il lavoratore o il datore di lavoro possono, entro 30 (trenta) giorni, inoltrare ricorso all’organo di vigilanza che ha sede nel Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. territorialmente competente.
Il ricorso può essere proposto avverso un giudizio di inidoneità ovvero di idoneità alla mansione specifica, espresso dal medico competente a seguito degli accertamenti di sorveglianza sanitaria effettuati ai sensi dell’art.41 punto 2 commi a), b), c), d)del D. Lgs.81/08 (preventivi, preassuntivi, periodici, su richiesta del lavoratore e in occasione di cambio di mansione).
Il ricorso può essere presentato direttamente dall’interessato, senza la necessità di patrocinio legale o di altro tipo di rappresentanza o assistenza. In caso di ricorso sottoscritto da soggetto diverso, che dichiari di agire in nome e per conto dell’interessato, deve essere allegata contestualmente la documentazione comprovante la delega dei poteri di rappresentanza.
Il ricorso è esente da imposta di bollo, in quanto relativo ad un rapporto di lavoro già sorto (D.P.R. 26.10.1972, n. 642, allegato B). La decisione del ricorso in esame è gratuita.
Qualora, ai fini di un approfondimento, l’organo di vigilanza richieda ulteriori accertamenti sanitari, questi se richiesti alla struttura pubblica, saranno forniti a titolo gratuito, in quanto preordinati a soddisfare l’interesse pubblico giustiziale cui è finalizzata la norma di che trattasi.
Domenico Della Porta
Docente di Medicina del Lavoro Facoltà di Giurisprudenza Università Internazionale Uninettuno - Roma