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QS Edizioni - sabato 23 novembre 2024

Lavoro e Professioni

Sicurezza sul lavoro. Integrato il protocollo tra le parti sociali

di Domenico Della Porta
immagine 26 aprile - Un nuovo documento di 15 pagine integra con altre disposizioni il protocollo Covid sottoscritto lo scorso 14 marzo. Nel nuovo documento indicazioni sulla possibilità di sospendere le atrtività in caso di non rispetto delle condizioni di sicurezza e soprattutto sui nuovi ambiti di intervento per il Medico competente. IL DOCUMENTO
Sospensione delle attività produttive fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, informazione adeguata da parte delle aziende sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, obbligo di attenersi al corretto utilizzo dei DPI, ma soprattutto della possibilità del Medico Competente di suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori” (ad esempio tamponi). Sono soltanto alcune delle integrazioni introdotte nel Nuovo Protocollo Condiviso elaborato il 24 aprile rispetto a quello approvato il 14 marzo scorso.
 
Le novità indubbiamente sono numerose e richiedono da parte degli addetti ai lavori un’attenta lettura del documento di 15 pagine sottoscritto dai Ministeri competenti e dalle Organizzazioni Sindacali, i cui contenuti proveremo a sintetizzare.
 
Innanzitutto dice il Protocollo, toccherà al Medico Competente “per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da Covid-19, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter) - anche per valutare profili specifici di rischiosità - e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia”.
 
La prosecuzione delle attività produttive, viene precisato, può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
 
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, tanto che per raggiungere tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
 
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
 
Una novità interessante riguarda l’adozione di un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda, a livello locale, procedure e regole di condotta, attraverso un confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese con le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali. misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria Locale.
 
Vengono indicate all’uopo le seguenti raccomandazioni:
• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 
• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 
• siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 
• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 
• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
 
• per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
 
• si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
 
• per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro.
 
Vale la pena ricordare le modalità per gli accessi alle attività produttive: il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e se la stessa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
 
Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
 
Ed ancora il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.
 
Per l’accesso di fornitori esterni occorre individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
 
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago e nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
 
Domenico Della Porta
Presidente Osservatorio Nazionale Malattie Occupazionali e Ambientali Università di Salerno

 
26 aprile 2020
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