Soddisfazione da parte del Collegio Italiano dei Chirurghi la serie di richieste che le Istituzioni hanno “accolto e riportato” nel disegno di Legge n.50, schema unificato sulla responsabilità professionale, all'esame della commissione Igiene e Sanità del Senato.
“L’incremento continuo delle richieste risarcitorie – spiega infatti la Cic in una nota - ha provocato una crescente difficoltà dei singoli chirurghi ed anche delle strutture sanitarie a reperire coperture assicurative adeguate, mentre i dati emergenti evidenziano una progressiva chiusura del mercato assicurativo verso il rischio clinico. Manca un sistema di gestione del rischio clinico a livello aziendale, regionale e nazionale, e non esiste un obbligo da parte delle strutture sanitarie di dotarsi di assicurazioni per eventuali responsabilità legate al ‘difetto di organizzazione e violazione dell’obbligo di sicurezza nell’erogazione delle cure; fatto distinto da quello che fonda tutto l’impianto responsabile sulla negligenza, imprudenza ed imperizia del medico”.
Il Collegio dei Chirurghi sottolinea invece come la struttura “dovrebbe avere l’obbligo di dotarsi e dotare il chirurgo di un’assicurazione immediatamente operativa per la copertura di danni (nell’interesse dei pazienti) derivati dall’attività chirurgica svolta nella propria struttura”.
E proprio in questa direzione andavano le richieste che la Cic ha rivolto alle Istituzioni e che “sono state accolte e riportate nel disegno di Legge n.50, schema unificato sulla responsabilità professionale”.
Le stesse, come spiega la nota della Cic, possono essere così riassunte:
- “La responsabilità civile per danni a persone occorsi in una struttura ospedaliera pubblica o privata, è sempre a carico della struttura stessa”.
- “La struttura sanitaria può avviare azione disciplinare o azione di rivalsa verso il chirurgo solo qualora il fatto sia stato commesso con dolo”.
-“È obbligo di ciascuna azienda sanitaria del SSN, struttura o ente privato che a qualunque titolo renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, dotarsi di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi”.
- “Oggetto della garanzia assicurativa è il risarcimento del danno riconducibile alla responsabilità dell’azienda, ente o struttura che ha erogato la prestazione. La garanzia assicurativa si estende per fatto colposo del dipendente o di sanitario che ivi presta attività professionale”.
- “Le Regioni istituiscono un fondo di solidarietà per il risarcimento delle vittime da alea terapeutica (FAT); garanzia per gravi sinistri da patologie ad alto rischio indicate dalle società scientifiche interessate”.
- “Ciascuna Regione e Provincia autonoma costituisce un albo dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU) attraverso la garanzia di un’idonea qualificazione certificata dalle Società scientifiche”.
- “Le aziende sanitarie pubbliche o private individuano all’interno della propria organizzazione una guida di risk management”.
Il presidente Marco d’Imporzano e il Consiglio Direttivo del Collegio Italiano dei Chirurghi , conclude la nota, “esprimono la loro soddisfazione per il proficuo e competente lavoro della commissione Santità del Senato e si augurano che in breve tempo si giunga alla approvazione del Provvedimento”.