Con l'Ordinanza 9 aprile 2020 sono state consentite le attività di sconfezionamento e ripartizione di mascherine da parte delle farmacie. Al fine di garantire il regolare svolgimento di queste attività, anche tramite l’adozione di procedure uniformi su tutto il territorio, la Fofi ha fornito ai farmacisti una serie di precisazioni.
Prezzo
Come previsto dall’ordinanza, la vendita al dettaglio anche di una sola unità, senza imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei prodotti presenti nella medesima. "Al fine di evitare contestazioni, è opportuno sia indicato in ogni caso anche il prezzo di una confezione integra".
Indicazioni ai consumatori
Sempre sulla base dell’ordinanza in questione, le informazioni previste dal D.Lgs. 206/2005 e dalla normativa di settore potranno essere fornite al consumatore con modalità semplificate adottate a cura di ciascuna farmacia, anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto nei locali di vendita.
Le informazioni da fornire al consumatore sono le seguenti:
a) denominazione del prodotto;
b) identificativi produttore, importatore o soggetto che immette in commercio;
c) Paese di origine (se situato fuori dell'Unione europea);
d) materiali impiegati e metodi di lavorazione determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto (se tali indicazioni sono presenti sulla confezione);
e) istruzioni, destinazione d'uso, e se del caso, informazioni per la pulizia (ad es., per i prodotti riutilizzabili);
f) data di fabbricazione o di scadenza;
g) organismo/autorità che ha rilasciato la certificazione/autorizzazione.