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QS Edizioni - giovedì 26 dicembre 2024

Lavoro e Professioni

Niente Iva per le prestazioni dei chiropratici. Sentenza della Commissione Tributaria di Ancona

immagine 28 novembre - L’esenzione, valida per le prestazioni erogate da medici e altri professionisti sanitari, in quanto rivolte alla diagnosi e alla cura, non era stata finora riconosciuta ai chiropratici perché la legge 244/2007, che istituisce il registro dei “dottori chiropratici”, prevedeva un regolamento di attuazione mai emanato. Ma per i giudici, che si richiamano anche alla normativa europea, la chiropratica è a tutti gli effetti “una disciplina scientifica olistica e un'arte curativa nell'ambito del diritto alla salute”. Soddisfazione dell'Associazione Italiana Chiropratici, che chiede il compimento della riforma delle professioni sanitarie. LA SENTENZA
I trattamenti dei chiropratici sono esenti da Iva. A stabilirlo è la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona nella sentenza 496/19 depositata il 12 novembre scorso. La pronuncia fa seguito al ricorso presentato da un professionista, appartenente all'Associazione Italiana Chiropratici, contro l’avviso di accertamento delle Agenzie delle entrate che, per l'anno 2013, contestava l'impossibilità di applicazione l'esenzione prevista dall'art. 10 DPR 633/72. L’esenzione, chiarisce la sentenza, è infatti valida per le prestazioni di medici e altri professionisti sanitari in quanto rivolte alla diagnosi e alla cura, ma ad oggi non era riconosciuta ai chiropratici in quanto la legge 244/2007, che istituisce il registro dei “dottori chiropratici”, prevedeva un regolamento di attuazione mai emanato. La regolamentazione della categoria è rimasta, dunque, incompiuta e da qui il suo pieno riconoscimento.

I giudici di Ancona hanno però ritenuto che, nel caso di specie, ricorressero tutti i presupposti per applicare l’esenzione dell’Iva. Questo perché, si legge nella sentenza, “dal punto di vista oggettivo - secondo definizione accreditata - la chiropratica è una disciplina scientifica olistica e un'arte curativa, nell'ambito del diritto alla salute. La chiropratica concerne la patogenesi, la diagnosi, la cura, la terapeutica nonché la profilassi di disturbi funzionali; essa si occupa altresì, delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistemaneuro-muscolo-scheletrico”.

Richiamando a una sentenza della Corte di Giustizia UE, i giudici di Ancona evidenziano, inoltre, come per la Corte le prestazioni esenti dall'IVA non siano le attività "riservate ai medici in quanto tali, ma quelle attività poste in essere da professionisti sanitari qualificati a scopo diagnostico e terapeutico”. Dunque, per la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona le prestazioni dei chiropratici vanno considerate tra quelle esenti da Iva.

"Questa sentenza rappresenta un precedente importante perché il caso legislativo italiano rispetto alla condizione dei dottori chiropratici rappresenta un unicum a livello internazionale – commenta in una nota il Presidente dell'Associazione Italiana Chiropratici, John Williams – la mancata attuazione della regolamentazione della chiropratica, infatti, è stata più volte portato ad esempio negativo dalle organizzazioni sanitarie mondiali dei professionisti sanitari. Noi ribadiamo con forza che il titolo di chiropratico si ottiene esclusivamente nelle università. Ma ancora, purtroppo, soltanto all'estero. L'Italia continua ad essere l'unico Paese a non aver ancora definito il percorso di studi del chiropratico secondo quei principi stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La nostra associazione continua a lavorare per contrastare ogni tentativo di relegare il futuro della professione all'ambito tecnico, facendo perdere alla chiropratica la propria identità e al Paese i vantaggi del rapporto costi/efficacia”.

“D'altronde - evidenzia l'Associazione Italiana Chiropratici - l’Organizzazione Mondiale della Sanità già fornisce un quadro puntuale delle caratteristiche fondamentali della chiropratica, che la distinguono da tutte le altre professioni sanitarie, e delle competenze che il professionista laureato deve acquisire. La definisce come professione sanitaria dedita alla diagnosi, al trattamento ed alla prevenzione dei disturbi del sistema neuro-muscolo-scheletrico e degli effetti di tali disturbi sullo stato di salute generale e riconosce i laureati in chiropratica quali operatori sanitari di primo contatto in grado di inviare il paziente ad altre figure sanitarie quando ciò si riveli la scelta più opportuna nel suo interesse”.
 
In attesa della regolamentazione della professione di chiropratico, o di eventuali nuove sentenze derivanti da ulteriori ricorsi ed appelli, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona rappresenterà comunque un riferimento a cui altri giudici potrebbero decidere di richiamarsi.
28 novembre 2019
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