Il Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana, con la
sentenza n. 277/2019, avente ad oggetto la questione della legittimità della doppia assegnazione di sedi farmaceutiche, ha ritenuto che “ai fini del decidere, anche in termini di eventuale incidente di costituzionalità o di pregiudiziale euro-unitaria, è necessario approfondire in quali modi sia stata data attuazione all’art. 11 del d.l. 1/2012, attraverso l’indizione e la gestione del concorso straordinario ivi previsto ai co. 4 e ss., da parte delle diverse Regioni”.
Nel caso di specie, due vincitori in forma associata della sede n. 21 di Gela hanno presentato ricorso avverso la sentenza del Tar Sicilia-Palermo n. 2477/2018, concernente il provvedimento dell’Asp di Caltanissetta, che ha dichiarato improcedibile la loro domanda di riconoscimento della titolarità e dell’autorizzazione all’apertura della suddetta sede, ravvisando una causa di incompatibilità, essendo i ricorrenti già vincitori della sede n. 7 del Comune lombardo di Mariano Comense.
Gli appellanti hanno dedotto che la gestione in forma associata equivalga a forma societaria e che non vi sia alcun divieto per un socio di una società farmaceutica di essere socio anche di un’altra società e, quindi, di essere titolare di più farmacie. Per i ricorrenti, pertanto, l’incompatibilità ex art. 8, co.1, lett b) della L. n. 362/1991 varrebbe solo per il titolare in forma individuale.
I giudici hanno ritenuto opportuno rivolgersi al Ministero della salute per acquisire elementi di conoscenza, in particolare, per verificare “se trovi conferma l’assunto di parte appellante secondo cui la maggior parte delle altre Regioni non avrebbero fatto applicazione del principio di incompatibilità, non imponendo di scegliere una sola sede come è invece accaduto per la Sicilia e che, anzi, vi sarebbero “moltissimi casi di assegnazione di una doppia sede ai medesimi farmacisti”.