Il comma 687 della Finanziaria 2109 ha di fatto di nuovo rinviato, apparentemente sine die, la conclusione della vertenza contrattuale più difficile della storia recente della dirigenza dell’SSN. A fronte di ciò l’Intersindacale medica e sanitaria ha dovuto definire le necessarie misure di inasprimento della vertenza già in atto, anche se in uno scenario necessariamente confuso circa volontà e responsabilità delle diverse componenti della parte pubblica e su chi abbia effettivamente voluto questa inattesa ed inopportuna modifica normativa relativa all’assetto stesso della contrattazione.
Si pone perciò in termini molto seri la domanda su come uscire in tempi molto brevi dal pantano in cui i contenuti di tale comma 687 paiono aver “annegato” la vertenza in corso. Nell’analisi proposta da COSMED si evidenzia chiaramente la complessa genesi dell’emendamento di cui trattasi, e le volontà che lo hanno causato, dopo un lungo iter che inizia da lontano sin dalla finanziaria 2018 che però non recepì l’emendamento di provenienza regionale. E’ inevitabile però che una ricerca di risoluzione del complesso scenario che si è creato con la nuova norma debba partire da una analisi delle volontà che potrebbero essere espresse dalle diverse componenti cui spetta l’avvio di ipotesi di soluzione della questione.
Se guardiamo oggi a quanto traspare dalle prime analisi di parte pubblica rileviamo come probabilmente la confusione regni purtroppo ancora sovrana. In realtà ci sono solo due possibilità, ambedue da esplorare con immediatezza, una di procedere alla modifica normativa richiesta da COSMED, ANAAO ed Intersindacale, l’altra di trovare subito una modalità attuativa della norma che ne azzeri in concreto gli aspetti negativi, che la recepisca rendendola totalmente compatibile con l’assetto attuale derivato dall’accordo confederale quadro del 13 luglio 2016, definendo una revisione dell’accordo quadro stesso che si limiti alla sola ricollocazione dei dirigenti PTA in termini equivalenti ed omologhi a quanto già previsto con il precedente accordo, ancorchè dentro la dirigenza dell’SSN.
Cosa è auspicabile che facciano in questo scenario le Regioni? Certamente che si rendano disponibili in ambedue le modalità a collaborare in forma strettissima con il Governo per chiudere la questione e far ripartire immediatamente la trattativa contrattuale. Per raggiungere questi obiettivi è essenziale che si verifichi subito un incontro politico tra le parti che definisca e nello stesso tempo concluda il percorso sapendo che le responsabilità della criticità creatasi è completamente dentro la parte pubblica.
Per definire nel merito una ipotesi è certo utile considerare l genesi che il comma ha avuto, riconducendolo ad un itinerario ragionevole. L’ANAAO e la COSMED, ne hanno chiesto subito l’abrogazione immediata in sede di DL “Concretezza”. Ove ciò non fosse disgraziatamente subito recepito dal legislatore, sulla base dell’auspicato accordo politico di cui sopra, occorrerebbe quindi ricercare una soluzione diversa. Ricordiamo che la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio Sanitario Nazionale, nei termini previsti della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, aveva cambiato comparto di contrattazione, ed il comma 687 ha invece ripristinato l’afferenza ai ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale.
La norma pertanto ha previsto un apposito accordo, ai sensi dell’articolo 40 del DLgs165/01 , tra ARAN e Confederazioni per la modifica dell’accordo collettivo quadro per la definizione di comparti e aree di contrattazione (2016-2018) del 13 luglio 2016. A questo punto l’ipotesi perseguibile, ancorchè non auspicabile, potrebbe essere quella di un immediato Atto di Indirizzo del Ministero della Funzione Pubblica che richieda ad ARAN di aprire subito il tavolo con le Confederazioni finalizzandolo esclusivamente all’inserimento della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica dell’SSN nell’area della dirigenza sanitaria dell’SSN, all’interno di una apposita e distinta sezione negoziale, senza mutamento delle aree e dei comparti di cui all’accordo del 2016.
Ciò garantirebbe il mantenimento degli attuali livelli di rappresentatività senza ricadute sulle modalità di contrattazione. Una modifica con tali caratteristiche potrebbe consentire la sottoscrizione della variazione di accordo quadro in tempi ristrettissimi, tali da consentire la chiusura dell’accordo contrattuale anche entro febbraio-marzo 2019.
Inoltre, una volta avviato il procedimento, la trattativa del tavolo della dirigenza sanitaria potrebbe essere riaperta anche immediatamente e riavviata, ciò anche allo scopo di verificare se, concluso anche il percorso della legge finanziaria, la delegazione di parte pubblica sia finalmente disponibile a dare risposte accettabili sia sul versante economico che sul versante normativo, per le parti che le OOSS della dirigenza hanno dato disponibilità a trattare per un triennio ormai temporalmente chiuso.
Alberto Spanò
Responsabile Nazionale del Settore Dirigenza Sanitaria dell’Anaao Assomed