L’Ordine professionale non può obbligare i propri iscritti ad aderire alla polizza assicurativa collettiva pagata attraverso la maggiorazione della tassa annuale di iscrizione all’Ordine. Lo stabilisce una sentenza del Tar Piemonte che ha accolto il ricorso presentato da due tecnici sanitari di radiologia medica contro la deliberazione del Collegio Professionale Interprovinciale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di Torino-Aosta-Alessandria-Asti che istituisce l'obbligo dei singoli iscritti di contrarre una polizza assicurativa collettiva nell’ambito della tassa (maggiorata) per l’iscrizione annuale al Collegio.
I ricorrenti avevano infatti spiegato di essere iscritte all’organizzazione sindacale Nursing Up e di essere già titolari, in correlazione con tale iscrizione, di polizza assicurativa per la responsabilità professionale e di non volere, dunque, aderire a quella del Collegio.
Per il giudici amministrativi, in sintesi, “ciascun esercente professioni sanitarie ha l’obbligo di contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi con colpa grave nell’esercizio della propria professione”, ma ai fini dell’assolvimento di tale obbligo, l’esercente professioni sanitarie può, alternativamente, stipulare direttamente un’adeguata polizza professionale individuale con una compagnia assicuratrice di propria fiducia o aderire alla “polizza-tipo” eventualmente concordata dall’Ordine professionale o dalla Federazione nazionale con una o più compagnie assicuratrici e offerta in convenzione ai propri iscritti. Ma “non è invece conforme al sistema normativo, ed è quindi illegittimo, addossare al singolo iscritto l’onere economico di una polizza assicurativa stipulata dall’Ordine o dalla Federazione, alla quale egli non abbia aderito espressamente o tacitamente”.
D’altra part, osservano i giudici, “non è ipotizzabile che i singoli professionisti possano sottrarsi a pagamento, dal momento che il mancato versamento della tassa annuale di iscrizione all’albo costituisce, per legge, illecito disciplinare; né tanto meno è ipotizzabile che gli stessi possano declinare l’iscrizione all’albo professionale”, tenuto conto che quest’ultima “costituisce condizione legale per l’esercizio dell’attività sanitaria
Ai professionisti va dunque garantita la libertà di aderire alle convenzioni stipulate dagli Ordini oppure di stipulare direttamente polizze individuali con altre compagnie assicurative di propria scelta e fiducia.
Per questo il Tar Piemonte ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui ha incluso nella tassa annuale di iscrizione all’albo anche la quota pro capite del premio assicurativo della polizza collettiva stipulata dalla Federazione nazionale.