Sotto altro profilo, rispetto a quanto, poco tempo fa,
segnalavo a proposito di un altro caso, registro una nuova archiviazione della posizione di due infermiere, indagate per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) in danno di un signore, avanti negli anni, il quale, ricoverato per problematiche di natura neurologica, cadendo da un letto di ospedale, si fratturava, in modo scomposto, il femore.
L'accusa mossa alle due operatrici era di natura tradizionale, nel senso che si riteneva che costoro, in posizione di garanzia, non avessero praticato, con la dovuta diligenza, perizia e prudenza, i controlli e la vigilanza sul soggetto di poi infortunatosi.
Agli atti esisteva un'annotazione del medico che recitava contenzionamento a causa dello stato di agitazione in cui versava l'interessato.
Il "quid iuris" posto dal Giudice Penale era il seguente: "Poteva e doveva ritenersi attuale un provvedimento di contenzionamento allorquando, di fatto, era venuta meno la condizione di agitazione della persona ricoverata? Ed, ancora, poteva e doveva la situazione di normalità raggiunta dal paziente prevalere su quell'ordine (di contenzionamento) mai revocato dal medico?".
L'ordinanza del G.I.P., qui allegata nel suo testo integrale, ma anonimizzata per ovvie ragioni, fornisce un'efficace spaccato del confronto fra forma e sostanza.
Avendo il paziente positivamente risposto alle cure, si sarebbe potuto rimuovere il contenzionamento, pur in difetto di disposizione medica in tal senso?
Ciò in ragione del fatto che la protrazione dello stato di limitazione della libertà del paziente configuri il reato di violenza privata, per chi fosse stato sempre in contatto con lui e, quindi, in grado di valutarne lo stato psico-fisico.
La questione non appare di poca entità, dal momento che le due infermiere, perdurando il contenzionamento in parola, avrebbero rischiato l’incriminazione, come appena riferito, per il reato di violenza privata, punito fino a quattro anni di reclusione, giusta previsione dell'art. 610 del codice penale.
Dirimendo la questione, il Giudice ha reputato prevalere la valutazione del personale circa le migliorate condizioni di salute del paziente sul fatto che esso (personale) fosse tenuto ad attendere che il medico disponesse la rimozione del contenzionamento.
Si evidenzi che tale orientamento del Decidente non sia stato nemmeno influenzato dall’epilogo di questa, non certo felice, vicenda, che, per giunta, aveva veduto il paziente infortunarsi.
Per il G.I.P., infatti, quest'ultimo, allo stato autosufficiente, avrebbe tentato di mettere alla prova le sue residue capacità di deambulazione, sì derogando al principio di autoprotezione da intendersi universalmente valevole.
Insomma, riscontrata l'assenza di qualsivoglia alterazione psicomotoria, per un verso, le sponde alzate avrebbero garantito il legittimo diritto del paziente alla libertà di movimento e, per altro verso, non avrebbero generato, in capo alle due infermiere indagate, l'obbligo di " stazionare alternativamente fra loro, nei pressi del solo letto (tra i numerosi paziente in reparto) occupato dall'anziano paziente".
L'intervenuta archiviazione per ambedue le infermiere costituisce una prova assai tangibile dell'equilibrio, col quale, l'Autorità Giudiziaria ha valutato questa, pur triste, vicenda.
Avv. Giuseppe Maria Gallo
Patrocinante in Cassazione
Avvocato Penalista foro di Genova