Se l’incarico di responsabile di struttura complessa va oltre il termine previsto per coprire il posto vacante, chi lo ricopre non ha diritto a differenze retributive.
La Cassazione (sezione lavoro, sentenza 28151/2018) ha ribadito l’onnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico che comprende anche lo svolgimento di incarichi non remunerati attraverso la parificazione stipendiale rivendicata dal dirigente che ha fatto ricorso, ma con l'indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva.
Il fatto
La Corte di appello ha rigettato il ricorso di un dirigente di struttura complessa contro la sentenza che aveva respinto la sua domanda nei confronti dell’Asl di appartenenza per il pagamento delle differenze retributive rivendicate per lo svolgimento di mansioni di incarico sostitutivo di responsabile di struttura complessa (radiologia del presidio ospedaliero).
Al dirigente erano stati corrisposti gli importi che la contrattazione collettiva di comparto prevede per lo svolgimento di attività dirigenziale sostitutiva prestata in via temporanea e provvisoria.
La Corte d’Appello non ha ritenuto fondata la domanda sulla base di una serie di argomentazioni.
Le voci contrattuali delle quali il dirigente aveva chiesto l'applicazione sono previste solo in favore di dirigenti di secondo livello assunti con le procedure selettive per il conferimento di incarico di responsabile di struttura complessa e sottoposti al relativo regime di responsabilità e verifiche.
La norma prevede che la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e che il trattamento economico così determinato remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti. In questo ambito, il trattamento economico è quello previsto dalla contrattazione collettiva, compreso il trattamento accessorio che spetta in caso di conferimento temporaneo di mansioni diverse.
La sentenza
Secondo la Cassazione è irrilevante ai fini retributivi il superamento del limite temporale stabilito con il provvedimento amministrativo che dispone l'incarico o dei termini per la procedura selettiva di copertura.
I giudici respingono la tesi del ricorrente che affermava l'applicabilità dell'articolo 2103 del codice civile sul riconoscimento delle mansioni superiori svolte. Prevale invece la specifica contrattazione collettiva e il ruolo unico della dirigenza, che escludono rivendicazioni del sostituto a richiedere trattamento economico e inquadramento nella posizione del sostituito perché sono stati superati i termini dell'incarico o di quello di svolgimento della selezione per la copertura del posto vacante.
“Deve escludersi – si legge nella sentenza - qualsiasi contrasto della soluzione qui condivisa con il principio di non discriminazione fissato dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES (Confederazione europea dei sindacati), UNICE (Unione delle industrie della Comunità europea) e CEEP (Centro europeo delle imprese pubbliche) allegato alla direttiva 1999/70/CE. Rileva il Collegio che il principio in parola può essere invocato dagli assunti a tempo determinato qualora agli stessi vengano riservate condizioni di impiego meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili”.
La Cassazione specifica poi che “il rapporto dirigenziale che viene in rilievo esula dall'ambito di applicazione della direttiva perché non si può confondere il contratto di conferimento dell'incarico dirigenziale con il rapporto di servizio, che comporta l'accesso alla qualifica dirigenziale e che è a tempo indeterminato. Il primo è in effetti a termine, ma necessariamente è tale, in quanto l'attuale sistema è caratterizzato dalla temporaneità degli incarichi, la cui scadenza, però, non fa venir meno il rapporto di lavoro con l'ente, che resta disciplinato dall'originario contratto di servizio a tempo indeterminato anche nell'ipotesi in cui al dirigente venga assegnato, anziché un ufficio dirigenziale, un incarico di consulenza, di studio, di ricerca o per la dirigenza medica, di natura professionale e di alta specializzazione”.
Secondo la Cassazione la circostanza che il dirigente abbia assunto tutte le funzioni del “preposto a struttura complessa è il presupposto dell'avvenuto riconoscimento delle indennità e del trattamento economico che la contrattazione collettiva riserva al sanitario dirigente chiamato a svolgere funzioni sostitutive. In difetto di tale assunzione di responsabilità, il trattamento riconosciuto in suo favore, quale previsto contrattualmente, non sarebbe neppure stato applicabile”.
Quindi, il ricorso deve essere rigettato, perché la sentenza impugnata ha adottato una soluzione conforme alla giurisprudenza della Cassazione.