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QS Edizioni - sabato 23 novembre 2024

Lavoro e Professioni

I superstiti del fumatore incallito non hanno diritto a risarcimento. Cassazione boccia ricorso

immagine 15 ottobre - I parenti di un fumatore deceduto per colpa dell'eccesso di fumo di sigarette non hanno diritto ad alcun rimborso dalle case produttrici in quanto "gravemente negligente per essersi esposto volontariamente ai rischi dell'abuso di nicotina”. La Cassazione (ordinanzia 25161/2018) conferma la bocciatura di un ricorso del Tribunale e della Corte d'Appello. L'ORDINANZA,
I parenti di chi muore per tumore causato dal fumo non possono chiedere il risarcimento a chi produce e commercializza le sigarette utilizzate dalla vittima. A deciderlo la Cassazione (terza sezione civile, ordinanza 25161/2018).

Il fatto
La moglie di un fumatore deceduto a causa della sua abitudine fece ricorso in prima istanza al Tribunale contro la ditta produttrice delle sigarette fumate dal marito affermando che:

- il proprio marito era deceduto a causa di un tumore alla laringe;

- il tumore, diagnosticato era stato causato dal fumo di sigaretta, essendo la vittima un fumatore;

- della morte del proprio marito doveva rispondere la società convenuta, nella sua veste di successore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che all'epoca dei fatti produceva e commercializzata le sigarette consumate dal coniuge.

Per questo ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

La sentenza
Prima il Tribunale, poi la Corte d’appello, hanno rigettato il ricorso.

Il primo ritenendo che il danno fosse imputabile esclusivamente alla condotta della vittima che - come affermato dalla stessa moglie - sin da giovane età fumava fino a due pacchetti di sigarette al giorno.

La seconda sempre perché ha giudicato la condotta del fumatore, “gravemente negligente per essersi esposto volontariamente ai rischi dell'abuso di nicotina”  che  costituiva "fattore di interruzione del nesso causale tra il comportamento del produttore delle sigarette del danno da fumo". La Corte d’appello ha aggiunto anche che in ogni caso non era ravvisabile alcuna condotta colposa della società produttrice.

La Cassazione, a cui la moglie del deceduto ha ricorso in ultima istanza, ha dato ragione alla Corte d’Appello sia per quanto riguarda il fattoi che l’abuso di nicotina è un fattore idoneo a interrompere il nesso causale tra il comportamento del produttore delle sigarette e il danno da fumo: per i giudici, se il produttore avesse informato il consumatore sui rischi del fumo, non era comunque possibile affermare con quasi assoluta certezza che l'evento non si sarebbe verificato.

Poi perché sono state respinte le richieste della moglie del fumatore di far dichiarare che se il consumatore di sigarette, in base al principio di autoresponsabilità, deve astenersi da un uso eccessivo del tabacco, il produttore deve comunque informare il consumatore sui rischi derivanti dall'abuso di fumo.

L'esclusione di responsabilità del produttore prevista all'articolo 2043 del codice civile è stata affermata dalla Corte d'appello e ribadita dalla Cassazione non solo per il difetto del nesso di causa, ma anche per difetto di prova della colpa.

La moglie dinanzi alla Cassazione ha censurato solo il primo aspetto senza dire nulla del secondo e questo non l’ha aiutata a ottenere una pronuncia più favorevole: “il motivo censura soltanto la prima statuizione- si legge nell’ordinanza- , e nulla osserva in merito alla seconda: sicché l'accoglimento di esso non potrebbe mai condurre alla Cassazione della sentenza, perché la seconda ratio decidendi sarebbe di per sé sufficiente a sorreggere la motivazione del provvedimento impugnato. Non sarà superfluo aggiungere, in ogni caso, che come già detto l'accertamento del nesso di causa costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito”.

La Cassazione quindi la Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rimborsare la ditta produttrice delle spese del giudizio di legittimità e ritiene che ci siano anche i presupposti “previsti dall'art. 13, comma 1 quater, Dpr 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo “a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione”.
15 ottobre 2018
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