Basta un disegno per configurare il consenso informato. E in base a questo principio la Cassazione civile ha assolto un medico estetico da risarcimento dei danni subiti per un intervento chirurgico consistito nella rimozione di un tatuaggio impresso sul deltoide destro di un paziente, secondo il quale l’intervento non aveva raggiunto un risultato soddisfacente, essendo rimasta una cicatrice di notevoli dimensioni.
La colpa rivolta al chirurgo era di non avere informato adeguatamente il paziente sugli effetti dell'intervento.
La Cassazione (3^ sezione civile, sentenza 9806/2018) tuttavia si basa sul fatto che dalle risultanze processuali il paziente alla prima udienza ha affermato che: "Rispetto alla dermoabrasione tale cicatrice era esteticamente migliore ... Il medico indicò con il proprio dito l'andamento dell'intervento, figurandolo sul mio deltoide; successivamente, con un pennarello, disegnò il taglio che con il bisturi avrebbe dovuto fare".
Quindi, secondo la Cassazione, ha riconosciuto di avere avuto un dialogo specifico col medico sul tema, ricevendo spiegazioni tecniche sui due diversi tipi di intervento per valutare quello preferibile in funzione dell’esito cicatriziale di entrambi. In sostanza, il paziente ha dichiarato di avere concordato,
insieme al medico, l'intervento escludendo la dermoabrasione e preferendo la rimozione chirurgica, proprio in funzione del miglior esito cicatriziale ("tale cicatrice era esteticamente migliore") e ricevendo indicazioni attraverso un disegno ("successivamente con un pennarello disegnò il taglio ... indicò con il proprio dito l'andamento dell'intervento figurandolo sul mio deltoide").
“La decisione impugnata – sottolinea la Cassazione - al contrario omette di considerare il riferimento specifico agli esiti cicatriziali, nel momento in cui la corte territoriale motiva il rigetto della impugnazione”.
Quindi la Corte ha accolto il ricorso del medico cassata la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello per l’”omessa valutazione di un segmento delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio” che ha portato a non esaminare “i presupposti fondamentali dell'azione, quali l'onere di adeguata informazione che non riguarda solo la modalità dell'intervento, ma anche gli esiti cicatriziali che sarebbero derivati dall'intervento. Si tratta di una valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito che dovrà essere espletata dal giudice di rinvio”.