Cambiano le regole per le visite fiscali. E lo fanno in funzione della riforma Madia e dei suoi decreti attuativi, con un regolamento emanato con un decreto della Funzione pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 302 del 29 dicembre e in vigore dal 13 gennaio 2018.
La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'Inps che procede per via telematica all'assegnazione della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.
Le visite possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche vicine alle giornate festive e di riposo settimanale nelle fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Tre le esclusioni dall’obbligo delle fasce. Quando l’assenza è legata a:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che faccia ricomprendere la menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Dpr 834/ 1981 o a patologie che rientrano nella tabella E dello stesso Dpr;
c) stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67 per cento.
Il medico dovrà redigere telematicamente – e trasmetterlo all’Inps - il verbale che deve contenere la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro. Verbale che per quanto lo riguarda sarà messo a disposizione del dipendente sempre per via telematica. Il datore di lavoro potrà leggerlo grazie al servizio presente sul Portale dell'Inps.
Se il dipendente è assente al momento della visita, il medico fiscale rilascia un invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'Inps competente per territorio. Invito che sarà consegnato in base alle modalità decise dall’Inps.
Se invece il dipendete non accetta l’esito della visita, lo deve eccepire subito al medico che annota sul verbale il dissenso, sottoscritto dal dipendente che sarà subito invitato a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, sempre presso l'Ufficio medico legale dell'Inps competente per territorio.
Se il dipendente vuole rientrare al lavoro per guarigione prima della scadenza del certificato deve richiedere un certificato sostitutivo allo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia o a un altro in caso però di assenza o impedimento assoluto del primo.