Anche quest’anno, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal DM attuativo 24 ottobre 2006 (modificato dal DM 18 novembre 2010), i farmacisti, a partire
dal 1° gennaio 2018, hanno l'obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee.
La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una
casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della salute
ril.doping@postacert.sanita.it.
I questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione.
Il termine previsto per l’invio dei dati è il
31 gennaio 2018.
Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
· quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa
· quantità di mannitolo e glicerolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del D.M. 3 febbraio 2006.
Per inserire i dati si può compilare il
modulo on line.
·
istruzioni per la compilazione del modulo;
·
elenco contenente i principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate per doping.