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QS Edizioni - martedì 26 novembre 2024

Lavoro e Professioni

Cosmetici e prodotti igiene. Non ci possono essere restrizioni alla vendita su internet

immagine 17 ottobre - L’ha sancito la Corte di giustizia europea definendo restrittivi della concorrenza i contratti di una ditta francese che vendeva i propri prodotti sul mercato europeo solo tramite la farmacia.  
Con un’ultima decisione del 13 ottobre 2011, la Corte di giustizia europea ha affermato che la clausola di un contratto di distribuzione selettiva - come nel caso di cosmetici e prodotti di igiene – che vieta ai distributori di venderli tramite internet, costituisce una restrizione della concorrenza a meno che detta clausola non sia giustificata in maniera oggettiva.
La richiamata decisione assunta dalla Corte, per la verità, ha valore pregiudiziale, ma assume rilevante importanza nella differenziazione dei vari prodotti sanitari e della loro diversa distribuzione.
La vicenda che ha dato vita alla decisione in parola è frutto della denunzia dell’Autorità francese garante della concorrenza che ha definito come “anticoncorrenziali” gli accordi di distribuzione di una società francese che vendeva i propri prodotti cosmetici e di igiene personale solo per il tramite di farmacisti nel mercato europeo.
Alla Corte d’Appello di Parigi, che si era rivolta ai giudici europei per un’interpretazione della normativa UE al riguardo, la Corte di Giustizia, come già detto, ha risposto con una pronunzia pregiudiziale con la quale in primo luogo ha affermato che i prodotti in questione non rientrano nella categoria dei medicinali; in secondo luogo che i contratti di distribuzione  riguardanti marchi di aziende cosmetiche che prevedono che la vendita dei propri prodotti debba avvenire in uno spazio fisico ed alla presenza di un farmacista sono da considerarsi limitativi della vendita attraverso internet.
La Corte conclude sottolineando che l’obiettivo di presentare l’immagine di prestigio dei prodotti non può rappresentare un obiettivo legittimo per restringere la concorrenza.
Avv. Paolo Leopardi
 

 
17 ottobre 2011
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