toggle menu
QS Edizioni - sabato 23 novembre 2024

Lavoro e Professioni

Cassazione: la colpa del medico non va provata dal paziente, semmai è il professionista che deve dimostrare di aver agito con diligenza

immagine 15 novembre - La Corte ha confermato il giudizio della Corte d'appello che aveva condannato un dermatologo a risarcire i familiari di un paziente, poi deceduto, al quale non era stata fatta un'adeguata diagnosi. LA SENTENZA.
Il medico deve sempre dimostrare di aver agito con diligenza e non sta al paziente o ai suoi familiari domostrare che non lo ha fatto. Se non lo fa rischia e infatti la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva condannato un dermatologo al risarcimento dei danni per la morte di un paziente che aveva lamentato escoriazioni sulla bocca, alle quali il medico non aveva dato la dovuta attenzione mancando di prescrivere indagini approfondite sulla loro causa.

Il fatto
Gli eredi di un uomo morto a causa di una malattia hanno agito in giudizio nei confronti del medico che lo aveva in cura.

Secondo gli eredi, in particolare, il medico (dermatologo) avrebbe tenuto una condotta “imperita e negligente”. In particolare accusavano il medico di non aver tempestivamente diagnosticato la malattia che aveva portato alla morte del loro congiunto, che avrebbe potuto essere curata “più prontamente e più efficacemente”.

Il medico era stato condannato dal Tribunale di Viterbo, e la sentenza era stata confermata anche dalla Corte d’appello. Secondo quest’ultima, “la storia clinica del paziente e i sintomi da questi presentati, al momento della prima visita” eseguita dal medico, avrebbero dovuto indurre quest’ultimo almeno a sospettare la possibile esistenza della malattia che aveva portato alla morte del paziente e “a disporre quindi esami più approfonditi”.

La sentenza
La Cassazione civile (sentenza 26517/2017 del 9 novembre), ha agito sulla base della circostanza che il sanitario aveva omesso un esame istologico che se eseguito, avrebbe permesso di accertare una malattia tumorale molto prima di quanto avvenuto.

Per la Corte  i giudici del merito hanno correttamente esaminato il problema del nesso di causalità tra la condotta del medico e la morte del paziente, escludendo anche qualunque riduzione dell’obbligo di risarcimento legato all'eventuale concorso dei medici che erano intervenuti successivamente.

I giudici hanno ricordato che, nella responsabilità medica, “l'attore non è tenuto a provare la colpa del medico: è quest'ultimo, semmai, che deve dimostrare di aver agito con diligenza”.

In questo caso il medico si lamentava del fatto che era stato depositato un referto istopatologico, che non era mai stato sottoscritto ma che era stato attribuito a lui e che a un certo punto era sparito dagli atti.

Per la Corte però il fatto che il referto fosse presente o meno agli atti o che fosse o meno riferibile al medico non incide sulla posizione dei parenti del paziente, che avevano il solo onere di allegare in giudizio la colpa del medico, mentre era quest''ultimo che avrebbe dovuto provare che tale colpa, in realtà, non sussisteva.

In questo senso, secondo la Cassazione, non era possibile limitarsi a disconoscere la sottoscrizione del referto istopatologico, e quindi la Corte d''appello non ha correttamente approfondito l'indagine sull’autenticità del documento.

“Stabilire se determinati sintomi, ad una determinata epoca, siano stati correttamente o scorrettamente Interpretati -si legge nelle conclusioni della sentenza della Cassazione -  significa accertare se il medico abbia tenuto una condotta negligente o diligente.
Ma l'accertamento della diligenza della condotta del medico forma oggetto dell'accertamento della colpa, ed in tema di responsabilità medica non è onere dell'attore provare la colpa del medico, ma è onere di quest'ultimo provare di avere tenuto una condotta diligente (come questa Corte viene ripetendo da molti anni: per tutti, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 589 del 22/01/1999)”.

La Cassazione aggiunge che “la corretta applicazione, compiuta dalla Corte d'appello, dei principi sul riparto dell'onere della prova, rende inconsistente anche il secondo profilo di censura.
Il ricorrente si ostina a ripetere che gli attori avevano depositato un referto istopatologico a lui attribuito, dal quale risultava una diagnosi benigna, ma che lui non aveva mai sottoscritto quel documento, poi sparito dagli atti.
Tuttavia che un referto istopatologico negli atti vi fosse o non vi fosse; ovvero che fosse o non fosse riferibile al convenuto, sono questioni che non toccano la posizione degli attori: gli attori avevano il solo onere di allegare la colpa del convenuto; questi aveva l'onere di provare la propria assenza di colpa.

E il convenuto non poteva certo provare l'assenza di colpa limitandosi a disconoscere la sottoscrizione di quel referto istopatologico”.

Quindi, conclude la Corte di Cassazione, “delle due, infatti, l'una: se il referto esisteva e lui lo firmò, il convenuto è in colpa per avere sbagliato la diagnosi; se il referto non esisteva, il convenuto è in colpa per non aver suggerito od ordinato esami più approfonditi, ovvero per non avere fornito la prova (per quanto detto, gravante su di lui), che alla data in cui visitò il paziente, questi non presentava alcun sintomo tale da suscitare nemmeno il più piccolo sospetto che fosse affetto da una patologia tumorale.

Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha trascurato di esaminare il problema della esistenza dell'autenticità del suddetto referto”.
15 novembre 2017
© QS Edizioni - Riproduzione riservata