Il datore di lavoro (in questo caso l’ospedale) deve garantire la sicurezza del lavoratore dalle aggressioni, altrimenti paga il danno biologico.
E’ questo il principio per il quale la Cassazione sezione Lavoro ha condannato un’azienda ospedaliera di Palermo a risarcire il danno biologico, morale, professionale e patrimoniale a un infermiere che ha subito una aggressione da parte di un paziente mentre prestava servizio al Pronto soccorso.
Un principio importante in questo periodo in cui si susseguono le aggressioni nelle strutture sanitarie ai professionisti e le loro rappresentanze stanno prendendo posizione per ottenere maggiori garanzie di sicurezza la cui obbligatorietà, di fatto, riconosce la sentenza della Corte di Cassazione.
Secondo i giudici infatti – che hanno respinto una sentenza della Corte di Appello favorevole all’ospedale - l'azienda non aveva provato di aver adempiuto alle cosiddette obbligazioni di protezione del lavoratore e di aver adottato, nell'esercizio della propria attività, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro e le regole di esperienza, costituiscono rimedi validi a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro
Poiché l'infortunio era ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa il datore di lavoro secondo la Cassazione era tenuto, grazie anche all'esperienza maturata nel settore sanitario, ad adottare tutte le necessarie misure di sicurezza.
“Come questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass., n. 14468 del 2013) – si legge nella sentenza - l'obbligodi prevenzionedi cui all'art.2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all'impiegodi attrezzi e macchinari, quanta all'ambiente dilavoro”.
E la Corte richiama una precedente sua sentenza (Cass., n. 14468 del 2013) in cui ha già affermato l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. Che “impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all'impiego di attrezzi e macchinari, quanta all'ambiente di lavoro”.
Per l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, la responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ. è di natura contrattuale. “Ne consegue – scrive la Cassazione nella sentenza - che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attivita lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché ii nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che ii lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto ii possibile per evitare ii danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire ii verificarsi del danno medesimo (Cass. n. 3788 del 2009, n. 2209 del 2016).