Il paziente di una clinica presenta febbre e disidratazione e gli infermieri chiamano il medico di guardia che però rifiuta di intervenire e prescrive, con direttive impartite all'infermiera, prima un farmaco tranquillante e, poi, dell'ossigeno, per la riscontrata crisi respiratoria. Il paziente era affetto da varie patologie, tra cui cardiopatia ipertensiva, diabete, sindrome ansioso-depressiva, decadimento cognitivo r a causa dei problemi subentrati e segnalati al medico che però non è intervenuto, è caduto in uno stato di letargia ed è deceduto dopo quasi quattro ore di attesa.
La Corte di Appello in primo grado, sulla scorta delle dichiarazioni dei familiari del paziente, dall’infermiera e della documentazione nella quale sono registrate le condizioni del paziente, passato, nell'orario in cui il medico era in servizio e presente nella clinica, in una stanza adiacente a quella di degenza del paziente., da uno stato di agitazione, a uno stato di letargia e, infine, alla morte, condanna il medico alla pena di mesi quattro di reclusione, per il reato di cui all'art. 328 cod. pen., e al risarcimento del danno determinato in diecimila euro per ciascuna delle imputazioni.
Il medico ha fatto ricorso, ma la Cassazione penale ha confermato - sentenza n. 21631/2017 - la sentenza della Corte d’Appello con chiare motivazioni: “Nella fattispecie in esame i giudici del gravame, in sintonia con gli enunciati principi hanno correttamente esaminato e valutato le emergenze processuali alla stregua dei rilievi e delle censure formulate nell'atto di appello e sono pervenuti alla conferma del giudizio di colpevolezza con puntuale e adeguato apparato argomentativo, ritenendo anzitutto estranea al giudizio sulla condotta dell'imputato la circostanza che il paziente fosse poi deceduto e valorizzando le condizioni di urgenza ed indifferibilità dell'atto sanitario richiesto dal personale infermieristico, in una situazione di oggettivo rischio per il paziente, ormai in stato di letargia: in questi casi il medico ha comunque l'obbligo di recarsi immediatamente a visitare il paziente al fine di valutare direttamente la situazione, soprattutto se a richiedere il suo intervento sono soggetti qualificati - come è accaduto nella specie -, in grado cioè di valutare la effettiva necessità della presenza del medico”.
In sostanza, se l'infermiere chiama, il medico deve rispondere altrimenti rischia di subire una pesante condanna penale .per omissione di atti di ufficio e per aver agito senza un minimo di ragionevolezza, con arbitrio.