Una sostituzione è accettabile, ma approfittarsi (economicamente) di un aiuto anziano per anni facendogli svolgere gratis le funzioni vaganti di primario non è accettabile.
Così Il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza n. 957 dell’1 marzo 2017 ha riconosciuto a un medico (l’aiuto anziano) le differenze retributive rispetto al trattamento complessivo del primario.
Nel 1995 il posto di primario era rimasto vacante per collocamento in pensione del titolare e l’ aiuto anziano, aveva iniziato a svolgere le funzioni primariali senza il riconoscimento relativo sotto il profilo stipendiale.
Così è stato fino alla fine del 1997, poi, alla fine di quell’anno, è stato assunto il nuovo primario.
L’aiuto anziano aveva ricorso al Tar, che tuttavia mancando un incarico formale della Asl Sassari 1, aveva respinto la richiesta.
In appello, il Consiglio di Stato ha stabilito che se l’aiuto anziano svolge funzioni di primario per un posto vacante, non occorre alcun atto organizzativo o di conferimento e non è ammissibile che, dove esista un posto apicale in una struttura sanitaria, le relative funzioni di guida e responsabilità non vengano esercitate dal medico ospedaliero titolare del posto di responsabilità immediatamente inferiore.
L’Asl deve pagare quindi i relativi compensi al ricorrente e il Consiglio di Stato ha stabilito che siano per dicembre 1995, dieci mesi del 1996 e altri dieci mesi del 1997 riconoscendo il diritto della ricorrente alle differenze retributive rispetto al trattamento di primario per i periodi indicati, oltre naturalmente agli interessi.