“La responsabilità penale di ciascun componente di una equipe medica per un evento lesivo occorso al paziente sottoposto ad intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell'accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri”.
Con queste parole la Corte di Cassazione è intervenuta in ultima istanza in merito alla sentenza del 3 marzo 2015 con cui la Corte d'Appello di Milano confermava la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale nei confronti di un medico ginecologo e di un infermiere ostetrico per aver cagionato al momento della nascita, lesioni personali gravissime, con esiti permanenti.
Secondo i giudici di merito il medico ginecologo e l’infermiere ostetrico non avevano prestato adeguata assistenza al parto intervenendo in ritardo e con incongrua manovra di estrazione del feto. “In particolare – si legge - l'ostetrico non aveva interpretato correttamente le alterazioni del tracciato cardiotocografico (CTG), imputabile - come si seppe dopo il parto - ad un giro del cordone ombelicale a bandoliera, ed aveva avvertito il medico di guardia solo quando era ormai tardi per un intervento cesareo d'urgenza ed anche il parto naturale si presentava rischioso; entrambi gli imputati poi, con incongrue manovre mediche ed ostetriche, consistite nella applicazione intempestiva ed inopportuna della ventosa ostetrica al medio scavo pelvico, avevano cagionato al feto la distocia della spalla sinistra e lo strappamento del plesso brachiale, con avulsione delle radici dei nervi cervicali e del nervo toracico, da cui era derivata la perdita di funzionalità della mano sinistra”.
Ma la Cassazione evidenzia che “il primo rilievo che si impone è che le condotte degli imputati debbono essere vagliate separatamente, in base ai profili di colpa a ciascuno contestati e secondo l'apporto causale del comportamento del singolo rispetto all'evento lesivo, non essendo corretta in diritto la generica affermazione dei giudici di merito secondo la quale nel lavoro di equipe ogni operatore risponde dell'operato comune dovuto alla condotta altrui”.
In sostanza per i giudici “la responsabilità penale di ciascun componente di una equipe medica per un evento lesivo occorso al paziente sottoposto ad intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell'accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri. Dunque, nei casi in cui alla cura del paziente concorrono, con interventi non necessariamente omologabili, più sanitari, l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascuno, non potendosi configurare una responsabilità di gruppo in base ad un ragionamento aprioristico”.
La Corte con queste motivazioni ha assolto (in penale e civile) poi l'infermiere ostetrico “per non aver commesso il fatto” mentre il medico ginecologo (reato penale prescritto) ha visto rigettato il ricorso ai fini civili. Interessante poi come i giudici facciano riferimento anche alla legge Balduzzi e all’art. 3 sulla colpa lieve che non è stato applicato.
Eccone le ragioni. “In tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall’art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189, sicuramente opera per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia (Sez. 4, 8.7.2014, n. 7346; 20.3.2015, n. 16944; 27.4.2015, n. 26996): la Corte territoriale ne ha escluso la possibilità di applicazione ritenendo però, con motivazione corretta ed immune da vizi, che nel caso che ci occupa si è in presenza di una colpa non configurabile in termini di lieve entità, essendosi manifestato un macroscopico scostamento del comportamento tenuto rispetto a quello doverosamente esigibile dal medico specialista. Non si trattava di una manovra che implicasse la soluzione di problemi di particolare difficoltà, era sicuramente delicata ma rientrava nelle normali competenze del medico ginecologo, e dunque non può dirsi lieve la colpa della imputata che non è stata in grado di compierla ed anzi l'ha attuata in maniera così macroscopicamente incongrua da provocare al minore le gravissime lesioni per cui è processo”.
Fonte: Fnomceo.it